1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Peter Sweetman e a./An Bord Pleanála

(Causa C-258/11) (1)

(Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Articolo 6 - Conservazione degli habitat naturali - Zone speciali di conservazione - Valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto - Criteri da applicare per la valutazione della probabilità che un tale piano o progetto pregiudichi l’integrità del sito interessato - Sito di Lough Corrib - Progetto di circonvallazione N6 della città di Galway)

2013/C 156/06

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrenti: Peter Sweetman, Ireland, Attorney General, Minister for the Environment, Heritage and Local Government

Convenuto: An Bord Pleanála

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court, Irlanda — Interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto — Criteri da applicare per la valutazione della probabilità che un tale piano o progetto pregiudichino l’integrità del sito interessato — Conseguenze dell’applicazione del principio di precauzione — Costruzione di una strada il cui tracciato attraversa una zona proposta come zona di conservazione speciale

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito pregiudicherà l’integrità di tale sito se è atto a impedire il mantenimento sostenibile delle caratteristiche costitutive dello stesso, connesse alla presenza di un habitat naturale prioritario, per conservare il quale, il sito in questione è stato designato nell’elenco dei siti di importanza comunitaria conformemente alla suddetta direttiva. Ai fini di tale valutazione occorre applicare il principio di precauzione.


(1)  GU C 226 del 30.7.2011.