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23.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 344/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-236/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli da 306 a 310 - Regime speciale delle agenzie di viaggio - Divergenze tra versioni linguistiche - Normativa nazionale che prevede l’applicazione di tale regime speciale a persone diverse dai viaggiatori - Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)
2013/C 344/06
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Soulay e D. Recchia, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. De Bellis, avvocato dello Stato)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller e J. Očková, agenti), Repubblica ellenica (rappresentante: E.-M. Mamouna, agente), Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-S. Pilczer, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar e B. Majczyna, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che prevede l'applicazione del regime particolare di tassazione delle agenzie di viaggio alle operazioni effettuate da queste ultime a vantaggio dei beneficiari diversi dai viaggiatori
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica italiana. |
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3) |
La Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Finlandia si fanno carico delle proprie spese. |