2.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 63/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Georg Köck/Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb
(Causa C-206/11) (1)
(Tutela dei consumatori - Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno - Normativa di uno Stato membro che prevede una previa autorizzazione per l’annuncio delle vendite di liquidazione)
2013/C 63/03
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Georg Köck
Convenuto: Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22), ed in particolare degli articoli 3, paragrafo 1, e 5, paragrafo 5, di tale direttiva — Normativa di uno Stato membro che prevede una previa autorizzazione per l’annuncio delle vendite di liquidazione
Dispositivo
La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che essa osta a che un giudice nazionale ordini la cessazione di una pratica commerciale che non rientra nell’allegato I di tale direttiva, per il solo fatto che detta pratica non abbia costituito l’oggetto di una previa autorizzazione dell’amministrazione competente, senza tuttavia procedere a valutare esso stesso il carattere sleale della pratica di cui trattasi alla luce dei criteri individuati dagli articoli 5-9 di detta direttiva.