2.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Georg Köck/Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb

(Causa C-206/11) (1)

(Tutela dei consumatori - Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno - Normativa di uno Stato membro che prevede una previa autorizzazione per l’annuncio delle vendite di liquidazione)

2013/C 63/03

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Georg Köck

Convenuto: Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22), ed in particolare degli articoli 3, paragrafo 1, e 5, paragrafo 5, di tale direttiva — Normativa di uno Stato membro che prevede una previa autorizzazione per l’annuncio delle vendite di liquidazione

Dispositivo

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che essa osta a che un giudice nazionale ordini la cessazione di una pratica commerciale che non rientra nell’allegato I di tale direttiva, per il solo fatto che detta pratica non abbia costituito l’oggetto di una previa autorizzazione dell’amministrazione competente, senza tuttavia procedere a valutare esso stesso il carattere sleale della pratica di cui trattasi alla luce dei criteri individuati dagli articoli 5-9 di detta direttiva.


(1)  GU C 226 del 30.7.2011.