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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/7 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 21 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton/Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis
(Causa C-177/11) (1)
(Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) - Margine di discrezionalità degli Stati membri)
2012/C 250/11
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrente: Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton
Convenuti: Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione dell’articolo 3 paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30) nonché degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Condizione secondo la quale, per procedere alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, occorre che vi siano eventuali effetti significativi su una zona di conservazione speciale — Discrezionalità degli Stati membri
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretato nel senso che esso subordina l’obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, compreso il presupposto che il piano possa avere incidenze significative sul sito interessato. L’esame effettuato per verificare se quest’ultima condizione sia soddisfatta è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato.