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27.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 331/8 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi-Bassi) — Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens, Gilbert Georges Henri Mittler, Jean Paul François Caroline Votron/Hendrikus Cornelis Kortekaas, Kortekaas Entertainment Marketing BV, Kortekaas Pensioen BV, Dirk Robbard De Kat, Johannes Hendrikus Visch, Euphemia Joanna Bökkerink, Laminco GLD N-A, Ageas NV, già Fortis NV
(Causa C-170/11) (1)
(Regolamento (CE) n. 1206/2001 - Cooperazione nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale - Ambito di applicazione ratione materiae - Audizione, da parte di un’autorità giudiziaria di uno Stato membro, di un testimone, che è altresì parte nel procedimento principale, residente in un altro Stato membro - Possibilità di citare una parte come testimone dinanzi all’autorità giudiziaria competente ai sensi del diritto dello Stato membro cui detta autorità giudiziaria appartiene)
(2012/C 331/12)
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrenti: Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens, Gilbert Georges Henri Mittler, Jean Paul François Caroline Votron
Convenuti: Hendrikus Cornelis Kortekaas, Kortekaas Entertainment Marketing BV, Kortekaas Pensioen BV, Dirk Robbard De Kat, Johannes Hendrikus Visch, Euphemia Joanna Bökkerink, Laminco GLD N-A, Ageas NV, già Fortis NV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174, pag. 1) — Ambito di applicazione — Audizione, da parte delle autorità giudiziarie olandesi, di testimoni, che sono anche parti del procedimento principale, non residenti nei Paesi Bassi — Diritto processuale nazionale
Dispositivo
Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo, devono essere interpretate nel senso che l’autorità giudiziaria competente di uno Stato membro che intenda sentire come testimone una parte residente in un altro Stato membro ha la facoltà, per procedere ad una siffatta audizione, di citare tale parte a comparire al suo cospetto e di sentirla conformemente al proprio diritto nazionale.