12.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 9/12


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky/Profitube spol. sro

(Causa C-165/11) (1)

(Sesta direttiva IVA - Applicazione - Codice doganale comunitario - Merci provenienti da un paese terzo e vincolate al regime del deposito doganale nel territorio di uno Stato membro - Trasformazione delle merci in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione - Vendita delle merci e nuova sottoposizione delle stesse al regime del deposito doganale - Permanenza nel medesimo deposito doganale per la durata dell’insieme delle operazioni - Cessione di beni effettuata a titolo oneroso nel territorio nazionale - Fatto generatore dell’IVA)

2013/C 9/17

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Convenuta: Profitube spol. sro

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interpretazione degli articoli 3, paragrafo 3, 37, paragrafo 2, 79, 84, 98, 114 e 166 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), degli articoli 2, 3, 5, paragrafo 1, 7, 10, 16 e 33 bis, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nonché dell’articolo 1, punto 7, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Merci collocate, a seguito della loro importazione da uno Stato terzo, in un deposito doganale pubblico dello Stato membro, per essere successivamente trasformate in detto deposito doganale in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione ed infine cedute in quello stesso deposito, senza immissione in libera pratica, dal soggetto che le ha trasformate ad un’altra società di tale medesimo Stato membro, e ricollocate in regime di deposito doganale — Applicabilità del regime dell’IVA — Nozione di cessione di beni a titolo oneroso nel territorio nazionale — Nozione di abuso di diritto — Bobine d’acciaio trasformate in profilati d’acciaio

Dispositivo

Qualora merci provenienti da un paese terzo siano state vincolate al regime di deposito doganale in uno Stato membro, siano state successivamente trasformate in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione e siano state poi vendute e vincolate nuovamente al regime di deposito doganale, rimanendo per la durata dell’insieme di tali operazioni nel medesimo deposito doganale sito nel territorio di tale Stato membro, la vendita di siffatte merci è soggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, salvo che il suddetto Stato membro non si sia avvalso della facoltà, ad esso riconosciuta, di esentare tale cessione dall’imposta ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della medesima direttiva, il che deve essere verificato dal giudice nazionale.


(1)  GU C 194 del 2.7.2011.