29.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 295/9 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 luglio 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd/ Comptroller-General of Patents
(Causa C-130/11) (1)
(Medicinali per uso umano - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Articolo 3 - Condizioni di rilascio - Medicinale per cui sia stata concessa un’autorizzazione di immissione in commercio in corso di validità - Prima autorizzazione - Prodotto autorizzato dapprima come medicinale per uso veterinario e poi come medicinale per uso umano)
2012/C 295/15
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrente: Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd
Convenuto: Comptroller-General of Patents
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione degli articoli 3 e 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1) — Interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67) — Presupposti per ottenere un certificato protettivo complementare — Data della prima immissione in commercio da prendere in considerazione ai fini del rilascio di un certificato — Prodotti contenenti un principio attivo comune aventi ciascuno un’autorizzazione di immissione in commercio, il primo per un medicinale ad uso veterinario per una determinata indicazione, il secondo per un medicinale ad uso umano per un’indicazione diversa
Dispositivo
1) |
Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, devono essere interpretati nel senso che, in un caso come quello su cui verte il procedimento principale, l’esistenza di un’autorizzazione di immissione in commercio precedente ottenuta per il medicinale per uso veterinario non osta di per sé al rilascio di un certificato protettivo complementare per un’applicazione diversa del medesimo prodotto per la quale sia stata rilasciata un’autorizzazione di immissione in commercio, purché tale applicazione rientri nell’ambito della protezione conferita dal brevetto di base addotto a sostegno della domanda di certificato protettivo complementare. |
2) |
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 469/2009 dev’essere interpretato nel senso che si riferisce all’autorizzazione di immissione in commercio di un prodotto che rientra nell’ambito della protezione conferita dal brevetto di base addotto a sostegno della domanda di certificato protettivo complementare. |
3) |
Le risposte alle questioni pregiudiziali che precedono non sarebbero diverse qualora, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale un medesimo principio attivo è presente in due medicinali che abbiano ottenuto autorizzazioni successive di immissione in commercio, per la seconda autorizzazione di immissione in commercio fosse necessario presentare una domanda completa, conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, oppure qualora il prodotto oggetto della prima autorizzazione di immissione in commercio del medicinale corrispondente rientrasse nell’ambito di applicazione della protezione di un altro brevetto, appartenente a un titolare diverso dal richiedente del certificato protettivo complementare. |