13.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/2


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 febbraio 2013 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-122/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Coordinamento dei sistemi di previdenza sociale - Disciplina nazionale che osta, per il periodo che va fino al 1 agosto 2004, all’indicizzazione delle pensioni dei cittadini provenienti da uno Stato membro che non ha concluso un accordo di reciprocità o che non soddisfano la condizione di residenza nell’Unione europea - Residenza in uno Stato terzo - Violazione del divieto di discriminazione basata sulla nazionalità - Irricevibilità)

2013/C 108/03

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuschitz e G. Rozet, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck e C. Pochet, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentante: E.-M. Mamouna, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 4 e 7 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1; rettificativo in GU L 200, pag. 1), nonché degli articoli 18 e 45 TFUE — Disciplina nazionale che osta, per il periodo che va fino al 1 agosto 2004, all’indicizzazione delle pensioni dei cittadini provenienti da uno Stato membro che non ha concluso un accordo di reciprocità o che non soddisfano la condizione di residenza nell’Unione europea — Residenza in uno Stato terzo — Violazione del divieto di discriminazione basata sulla nazionalità — Assenza di giustificazioni

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

La Repubblica ellenica sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 160 del 28/5/2011.