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18.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 49/13 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Procedimento penale a carico di Mohsen Afrasiabi, Behzad Sahabi, Heinz Ulrich Kessel
(Causa C-72/11) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Regolamento (CE) n. 423/2007 - Art. 7, nn. 3 e 4 - Fornitura e installazione di un forno di sinterizzazione in Iran - Nozione di «messa a disposizione indiretta» di «una risorsa economica» a favore di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento - Nozione di «elusione» del divieto di messa a disposizione)
2012/C 49/21
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Imputati nella causa principale
Mohsen Afrasiabi, Behzad Sahabi, Heinz Ulrich Kessel
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interpretazione dell’art. 7, nn. 3 e 4, del regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1) — Fornitura di un’apparecchiatura citata all’allegato II del regolamento (CE) n. 423/2007, in uno stato inutilizzabile, a una persona giuridica iraniana non citata negli allegati IV e V di tale regolamento — Apparecchiatura asseritamente destinata a una produzione successiva a favore di un’entità citata nei due suddetti allegati — Portata del divieto di mettere a disposizione risorse economiche a favore delle persone di cui agli allegati IV e V del citato regolamento — Nozione di «messa a disposizione indiretta» — Simultanea applicabilità delle disposizioni che vietano la messa a disposizione delle risorse economiche, da un lato, e l’elusione di tale divieto, dall’altro
Dispositivo
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1) |
L’art. 7, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, deve essere interpretato nel senso che il divieto di messa a disposizione indiretta di una risorsa economica, ai sensi dell’art. 1, lett. i), del citato regolamento, comprende gli atti relativi alla fornitura e all’installazione in Iran di un forno di sinterizzazione in grado di funzionare, ma non ancora pronto all’impiego, in favore di un terzo che, agendo a nome, sotto il controllo o la direzione di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento, intende sfruttare tale forno per produrre, a beneficio di una tale persona o entità oppure di un tale organismo, beni che possono contribuire alla proliferazione nucleare in detto Stato. |
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2) |
L’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 deve essere interpretato nel senso che:
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