29.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 295/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt — Germania) — Land Hessen/Florence Feyerbacher
(Causa C-62/11) (1)
(Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE - Articolo 36 - Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee - Articoli 13, 15 e 23 - Accordo sulla sede della BCE - Articolo 15 - Applicabilità agli agenti della BCE delle disposizioni del diritto tedesco in materia socio-previdenziale che prevedono un’indennità per congedo parentale)
2012/C 295/13
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt
Parti
Ricorrente: Land Hessen
Convenuta: Florence Feyerbacher
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt — Interpretazione dell'articolo 15 dell’accordo del 18 settembre 1998 stipulato tra il governo della Repubblica federale di Germania e la Banca centrale europea sulla sede di tale istituzione, in combinato disposto con l’articolo 36 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea — Diritto di un funzionario di nazionalità tedesca della Banca centrale europea all’indennità per congedo parentale prevista dal diritto tedesco — Qualificazione dell’accordo sulla sede della Banca centrale europea come facente parte del diritto dell’Unione o come trattato di diritto internazionale — Applicabilità ai dipendenti della Banca centrale europea delle disposizioni del diritto tedesco in materia socio-previdenziale che prevedono l’indennità per congedo parentale.
Dispositivo
L’articolo 15 dell’accordo del 18 settembre 1998 stipulato tra il governo tedesco e la Banca centrale europea sulla sede di tale istituzione, in combinato disposto con l’articolo 36 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, nella sua versione allegata al Trattato CE, non esclude che la Repubblica federale di Germania possa concedere un’indennità quale quella di cui trattasi nel procedimento principale.