29.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt — Germania) — Land Hessen/Florence Feyerbacher

(Causa C-62/11) (1)

(Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE - Articolo 36 - Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee - Articoli 13, 15 e 23 - Accordo sulla sede della BCE - Articolo 15 - Applicabilità agli agenti della BCE delle disposizioni del diritto tedesco in materia socio-previdenziale che prevedono un’indennità per congedo parentale)

2012/C 295/13

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt

Parti

Ricorrente: Land Hessen

Convenuta: Florence Feyerbacher

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt — Interpretazione dell'articolo 15 dell’accordo del 18 settembre 1998 stipulato tra il governo della Repubblica federale di Germania e la Banca centrale europea sulla sede di tale istituzione, in combinato disposto con l’articolo 36 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea — Diritto di un funzionario di nazionalità tedesca della Banca centrale europea all’indennità per congedo parentale prevista dal diritto tedesco — Qualificazione dell’accordo sulla sede della Banca centrale europea come facente parte del diritto dell’Unione o come trattato di diritto internazionale — Applicabilità ai dipendenti della Banca centrale europea delle disposizioni del diritto tedesco in materia socio-previdenziale che prevedono l’indennità per congedo parentale.

Dispositivo

L’articolo 15 dell’accordo del 18 settembre 1998 stipulato tra il governo tedesco e la Banca centrale europea sulla sede di tale istituzione, in combinato disposto con l’articolo 36 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, nella sua versione allegata al Trattato CE, non esclude che la Repubblica federale di Germania possa concedere un’indennità quale quella di cui trattasi nel procedimento principale.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.