12.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 9/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G./Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

(Causa C-56/11) (1)

(Privativa comunitaria per ritrovati vegetali - Regolamento (CE) n. 2100/94 - Trattamento - Obbligo del prestatore di servizi di trattamento di fornire informazioni al titolare della privativa comunitaria - Esigenze quanto al momento e al contenuto della domanda di informazioni)

2013/C 9/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G.

Convenuto: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1), e dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 173, pag. 14) — Obbligo in capo al fornitore di servizi di trattamento di informare il titolare del diritto di privativa comunitario — Requisiti relativi al termine e al contenuto di una domanda di informazioni affinché l’obbligo di informazione sia fondato

Dispositivo

1)

L’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione, del 3 dicembre 1998, va interpretato nel senso che l’obbligo di informazione gravante sul fornitore di servizi di trattamento riguardo a talune varietà protette sorge qualora la richiesta di informazioni relativa ad una determinata campagna di commercializzazione sia stata presentata prima della scadenza della campagna medesima. Tale obbligo, tuttavia, può sussistere riguardo alle informazioni relative fino alle tre campagne che precedono quella in corso, sempreché il titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali abbia presentato una prima richiesta, quanto alle stesse varietà, allo stesso fornitore nel corso del primo degli anni di commercializzazione precedenti oggetto della richiesta di informazioni.

2)

Il combinato disposto degli articoli 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e 9 del regolamento n. 1768/95, come modificato dal regolamento n. 2605/98, vanno interpretati nel senso che la richiesta di informazioni del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali nei confronti di un fornitore di servizi di trattamento non deve contenere le prove a sostegno degli elementi indicativi ivi esposti. Inoltre, il fatto che un agricoltore proceda a una coltura a contratto di una varietà protetta non può, di per sé, costituire un indizio del fatto che un fornitore di servizi di trattamento abbia effettuato, o preveda di effettuare, operazioni di tal genere sul prodotto del raccolto ottenuto piantando materiale di moltiplicazione di detta varietà ai fini della sua coltura. Tuttavia, tale circostanza può, in considerazione delle altre circostanze della specie, consentire di concludere nel senso della presenza di tale indizio, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia sottoposta al suo esame.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.