|
29.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 295/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso da A Oy
(Causa C-33/11) (1)
(Sesta direttiva - Esenzioni - Articolo 15, punto 6 - Esenzione delle cessioni di aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento - Cessione di aeromobili a un operatore che li mette a disposizione di una siffatta compagnia - Nozione di «trasporto internazionale a pagamento» - Voli charter)
2012/C 295/10
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti nel procedimento principale
A Oy
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione di talune operazioni relative agli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento — Inclusione o meno delle operazioni di compagnie che praticano essenzialmente il trasporto internazionale con voli charter per soddisfare le necessità delle imprese e dei privati — Cessione di aeromobili a un operatore che non pratica egli stesso essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento, ma che mette l’aeromobile a disposizione di un operatore praticante un trasporto siffatto.
Dispositivo
|
1) |
I termini «trasporto internazionale a pagamento», ai sensi dell’articolo 15, punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, devono essere interpretati nel senso che essi includono altresì i voli internazionali noleggiati per soddisfare la domanda di imprese o di singoli. |
|
2) |
L’articolo 15, punto 6, della direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 92/111, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione da esso prevista si applica altresì alla cessione di un aeromobile a un operatore che non è esso stesso una «compagni[a] di navigazione aerea che [pratica] essenzialmente il trasporto aereo internazionale a pagamento» ai sensi di tale disposizione, ma che acquista tale aeromobile per l’uso esclusivo di quest’ultimo da parte di una siffatta compagnia. |
|
3) |
Le circostanze menzionate dal giudice del rinvio, vale a dire il fatto che l’acquirente dell’aeromobile ripercuota, peraltro, l’onere corrispondente all’uso di quest’ultimo su un singolo, che è suo azionista e che utilizza tale aeromobile essenzialmente a propri fini, commerciali e/o privati, pur avendo anche la compagnia di navigazione aerea la possibilità di usare l’aeromobile per altri voli, non sono tali da incidere sulla risposta alla seconda questione. |