16.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/12 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 maggio 2012 — Regno di Spagna/Commissione europea
(Causa C-24/11 P) (1)
(Impugnazione - FEAOG - Sezione «garanzia» - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Spese effettuate dal Regno di Spagna - Aiuti alla produzione di olio d’oliva)
2012/C 174/16
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: F. Jimeno Fernández, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale del 12 novembre 2010, Spagna/Commissione, T-113/08, recante rigetto di una domanda di annullamento parziale della decisione 2008/68/CE, della Commissione, del 20 dicembre 2007, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU 2008, L 18, pag. 12), là dove fa riferimento a talune spese effettuate dal Regno di Spagna nei settori dell’olio di oliva e dei seminativi.
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 novembre 2010, Spagna/Commissione (T-113/08), è annullata in quanto, qualificando la lettera AGR 16844 della Commissione, dell’11 luglio 2002, come comunicazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», come modificato dal regolamento (CE) n. 2245/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, essa ha considerato la data di notifica di tale lettera come elemento di riferimento per il calcolo del termine di 24 mesi previsto agli articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, ai fini della rettifica finanziaria che è stata operata nella decisione 2008/68/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», nel settore dell’olio d’oliva per il fatto che le proposte dell’agenzia per l’olio d’oliva conseguenti ai controlli effettuati presso i frantoi erano state eseguite in misura insufficiente dalle autorità spagnole. |
2) |
La decisione 2008/68 è annullata in quanto esclude dal finanziamento comunitario le spese effettuate dal Regno di Spagna, nel settore dell’olio d’oliva, al di fuori del termine di 24 mesi precedente la data di notifica della lettera della Commissione, del 24 novembre 2004, che ha convocato la riunione bilaterale del 21 dicembre 2004, nei limiti in cui tali spese sono contemplate dalla rettifica applicata per il fatto che le proposte dell’agenzia dell’olio d’oliva, conseguenti ai controlli effettuati presso i frantoi, venivano eseguite in misura insufficiente dalle autorità spagnole. |
3) |
Il Regno di Spagna e la Commissione europea sopportano ciascuno le proprie spese, sostenute sia in primo grado sia in occasione della presente impugnazione. |