Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 24 giugno 2014 – PPG e SNF / ECHA
(Causa T‑1/10 RENV)
«Ricorso di annullamento — REACH — Identificazione dell’acrilamide come sostanza estremamente preoccupante — Mancanza di pregiudizio diretto — Irricevibilità»
1. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso proposto da un gruppo europeo d’interesse economico — Ricevibilità — Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 28‑30) |
2. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri — Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica l’acrilamide come sostanza estremamente preoccupante — Ricorso proposto da un gruppo europeo d’interesse economico rappresentante società produttrici e importatrici di detta sostanza — Difetto di incidenza diretta — Irricevibilità [Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 1, § 3, 7, 33, 34, a), 57, a) e b), e 59, e allegato II, sezione 15] (v. punti 32, 35, 37‑39, 50‑53, 56‑60) |
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione dell’ECHA che identifica l’acrilamide (CE n. 201‑173‑7) come sostanza rispondente ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), a norma dell’articolo 59 di detto regolamento.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) e la SNF SAS sono condannate alle proprie spese e a quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). |
3) |
La SNF sosterrà le spese afferenti al procedimento sommario. |
4) |
Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sosterranno le proprie spese. |
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 24 giugno 2014 – PPG e SNF / ECHA
(Causa T‑1/10 RENV)
«Ricorso di annullamento — REACH — Identificazione dell’acrilamide come sostanza estremamente preoccupante — Mancanza di pregiudizio diretto — Irricevibilità»
1. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso proposto da un gruppo europeo d’interesse economico — Ricevibilità — Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 28‑30) |
2. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri — Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica l’acrilamide come sostanza estremamente preoccupante — Ricorso proposto da un gruppo europeo d’interesse economico rappresentante società produttrici e importatrici di detta sostanza — Difetto di incidenza diretta — Irricevibilità [Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 1, § 3, 7, 33, 34, a), 57, a) e b), e 59, e allegato II, sezione 15] (v. punti 32, 35, 37‑39, 50‑53, 56‑60) |
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione dell’ECHA che identifica l’acrilamide (CE n. 201‑173‑7) come sostanza rispondente ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), a norma dell’articolo 59 di detto regolamento.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) e la SNF SAS sono condannate alle proprie spese e a quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). |
3) |
La SNF sosterrà le spese afferenti al procedimento sommario. |
4) |
Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sosterranno le proprie spese. |