12.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/21 |
Ricorso proposto il 27 dicembre 2010 — Biodes/UAMI — Manasul International (BIESUL)
(Causa T-597/10)
2011/C 80/40
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Biodes, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: E. Manresa Medina, abogado)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Manasul International, SL (Ponferrada, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 settembre 2010, procedimento R 1519/2009-1, e |
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Condannare a tutte le spese del procedimento il convenuto e gli eventuali intervenienti a suo sostegno. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l’elemento contenente «BIESUL» per prodotti delle classi 5, 30 e 31.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Manasul International, SL.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Marchi figurativi nazionali contenente gli elementi denominativi «MANASUL» e «MANASUL ORO» per prodotti delle classi 5, 30 e 31.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rifiuto di registrazione del marchio richiesto.
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) e n. 5 del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto non sussisterebbe somiglianza fra i marchi in conflitto e in quanto la commissione di ricorso avrebbe omesso di verificare la prova dell’uso dei marchi anteriori.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).