18.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 346/48 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commissione
(Causa T-474/10)
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2010/C 346/93
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della DIGIT di: (a) scegliere l’offerta presentata dalla ricorrente, in risposta al bando di gara d’appalto con procedura aperta DIGIT/R2/PO/2009/45 «Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici» (GU 2009/S 198-283663), per il lotto n. 1A, in quanto secondo contraente nel meccanismo a cascata, (b) scegliere l’offerta presentata dalla ricorrente in risposta al summenzionato bando di gara d’appalto con procedura aperta per il lotto n. 1B, in quanto terzo contraente nel meccanismo a cascata, (c) scegliere l’offerta presentata dalla ricorrente in risposta al summenzionato bando di gara d’appalto con procedura aperta per il lotto n. 1C, quale secondo contraente nel meccanismo a cascata, (d) scegliere l’offerta presentata dalla ricorrente in risposta al summenzionato bando di gara d’appalto per il lotto n. 3, quale terzo contraente nel meccanismo a cascata anziché come primo contraente per tutti i lotti, conformemente a quanto era stato comunicato alla ricorrente con quattro lettere separate (una per ogni lotto), datate 16 luglio 2010 e tutte le decisioni della DIGIT collegate, incluse quelle di aggiudicare i rispettivi contratti al primo e al secondo contraente nel meccanismo a cascata; |
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condannare la DIGIT a risarcire alla ricorrente il danno da essa sofferto a causa della procedura d’appalto di cui trattasi, per un importo pari a EUR 242 milioni (EUR 122 milioni per il lotto 1A, EUR 40 milioni per il lotto 1B, EUR 30 milioni per il lotto 1C e EUR 50 milioni per il lotto 3) e a EUR 24 200 000 a titolo di risarcimento del danno subito per avere perso un’opportunità e per il pregiudizio causato alla sua reputazione e credibilità; e |
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condannare la DIGIT all’integralità delle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso, anche qualora il medesimo fosse respinto. |
Motivi e principali argomenti
Nella specie, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della convenuta 16 luglio 2010 di selezionare la sua offerta nell’ambito della gara d’appalto DIGIT/R2/PO/2009/45 «Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici» (1), per i lotti 1A, 1B, 1C e 3, in quanto secondo e terzo contraente nel meccanismo a cascata, anziché come primo contraente e di tutte le decisioni della DIGIT ad essa collegate, comprese quelle di affidare i rispettivi contratti al primo e secondo contraente nel meccanismo a cascata. La ricorrente chiede inoltre di essere risarcita del danno asseritamente subito in seguito a tale procedura d’appalto.
A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
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In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato gli artt. 93 e 94 del regolamento finanziario (2) e i principi di buona amministrazione e di trasparenza, nonché gli artt. 106 e 107 del regolamento finanziario, in quanto numerosi membri del consorzio vincitore non hanno rispettato i criteri di esclusione, poiché avrebbero dovuto essere dichiarati gravemente inadempienti rispetto a precedenti contratti e poiché un membro di tale consorzio era implicato in operazione illecite, di corruzione e di tangenti, mentre numerosi membri dei consorzi vincitori ricorrono a subappaltatori non rientranti nell’OMC/AMC. |
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Inoltre, la ricorrente sostiene che sono stati violati i principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, nonché gli artt. 89 e 98 del regolamento finanziario e l’art. 145 delle sue disposizioni di attuazione a causa di un conflitto di interessi tra più membri della commissione esaminatrice. |
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La ricorrente afferma inoltre che, in sede di valutazione, sono stati impiegati criteri vaghi ed irregolari, così violando l’art. 97 del regolamento finanziario e l’art. 138 delle disposizioni di attuazione. |
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Infine, la ricorrente rileva che l’autorità contraente ha omesso di esporre i rispettivi meriti dei concorrenti vincitori e ha commesso numerosi errori manifesti di valutazione nell’esaminare la sua offerta nonché quella dei consorzi vincitori. Ad avviso della ricorrente, nel suo rapporto di valutazione, l'autorità contraente ha anche rilasciato commenti vaghi e non documentati. |
(1) GU 2009/S 198-283663.
(2) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pagg. 1-48).