20.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 317/37


Ricorso proposto il 16 settembre 2010 — Moreda Riviere Trefilerías/Commissione

(Causa T-426/10)

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2010/C 317/68

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Moreda-Riviere Trefilerías, SA (Gijón, Spagna) (rappresentanti: F. González Díaz e A. Tresandi Blanco, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare, ai sensi dell’art. 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la decisione C(2010) 4387 def della Commissione europea 30 giugno 2010, relativa al caso COMP/38344 — Acciaio da precompressione;

in subordine, annullare o ridurre, ai sensi dell’art. 261 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’importo dell’ammenda inflitta con detta decisione, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la medesima impugnata nella causa T-385/10, Arcelor Mittal e a./Commission

La ricorrente deduce, in concreto:

l’erronea applicazione dell’art. 101 TFUE con riguardo all’attribuzione alla MRT della responsabilità della presunta violazione di detto articolo dal momento che, da una parte, è la TYCSA (PSC), e non la MRT, responsabile della presunta partecipazione della TYCSA S.L. ai comportamenti descritti nella decisione e, dall’altra, la TYCSA S.L. non ha fatto parte di un’entità economica con la GSW/TYCSA. Pertanto, non è attribuibile alla MRT la minima responsabilità per il comportamento della TYCSA S.L. e della TYCSA PSC;

errori in fatto e in diritto nella valutazione dei comportamenti imputati, dal momento che erroneamente la Commissione ritiene che tutti gli accordi e le riunioni che si sarebbero svolti in diversi Stati membri, in differenti periodi, con diversi partecipanti e diversi obiettivi, costituiscano un’infrazione unica e continua dell’art. 101 TFUE. D’altra parte, gli accordi identificati non costituiscono un insieme coerente di misure destinate a conseguire un obiettivo unitario.

In subordine, la ricorrente chiede l’annullamento o la riduzione dell’ammenda per violazione dei principi di proporzionalità, di tutela del legittimo affidamento, di non retroattività e di certezza del diritto, dal momento che gli orientamenti del 1998 non sono stati applicati per il calcolo delle ammende, che non si è tenuto conto di talune circostanze attenuanti e che si rileva una violazione dei diritti della difesa e un difetto di motivazione.