20.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 317/37 |
Ricorso proposto il 16 settembre 2010 — Moreda Riviere Trefilerías/Commissione
(Causa T-426/10)
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2010/C 317/68
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Moreda-Riviere Trefilerías, SA (Gijón, Spagna) (rappresentanti: F. González Díaz e A. Tresandi Blanco, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare, ai sensi dell’art. 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la decisione C(2010) 4387 def della Commissione europea 30 giugno 2010, relativa al caso COMP/38344 — Acciaio da precompressione; |
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in subordine, annullare o ridurre, ai sensi dell’art. 261 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’importo dell’ammenda inflitta con detta decisione, e |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nel presente procedimento è la medesima impugnata nella causa T-385/10, Arcelor Mittal e a./Commission
La ricorrente deduce, in concreto:
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l’erronea applicazione dell’art. 101 TFUE con riguardo all’attribuzione alla MRT della responsabilità della presunta violazione di detto articolo dal momento che, da una parte, è la TYCSA (PSC), e non la MRT, responsabile della presunta partecipazione della TYCSA S.L. ai comportamenti descritti nella decisione e, dall’altra, la TYCSA S.L. non ha fatto parte di un’entità economica con la GSW/TYCSA. Pertanto, non è attribuibile alla MRT la minima responsabilità per il comportamento della TYCSA S.L. e della TYCSA PSC; |
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errori in fatto e in diritto nella valutazione dei comportamenti imputati, dal momento che erroneamente la Commissione ritiene che tutti gli accordi e le riunioni che si sarebbero svolti in diversi Stati membri, in differenti periodi, con diversi partecipanti e diversi obiettivi, costituiscano un’infrazione unica e continua dell’art. 101 TFUE. D’altra parte, gli accordi identificati non costituiscono un insieme coerente di misure destinate a conseguire un obiettivo unitario. |
In subordine, la ricorrente chiede l’annullamento o la riduzione dell’ammenda per violazione dei principi di proporzionalità, di tutela del legittimo affidamento, di non retroattività e di certezza del diritto, dal momento che gli orientamenti del 1998 non sono stati applicati per il calcolo delle ammende, che non si è tenuto conto di talune circostanze attenuanti e che si rileva una violazione dei diritti della difesa e un difetto di motivazione.