23.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/57 |
Ricorso proposto il 27 agosto 2010 — Vtesse Networks/Commissione
(Causa T-362/10)
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(2010/C 288/106)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Vtesse Networks Ltd (Hertford, Regno Unito) (rappresentante: H. Mercer QC, Barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare ricevibile il ricorso; |
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annullare il punto 72 della decisione della Commissione C(2010) 3204 nel caso in materia di aiuti di Stato N 461/09 (GU C 162, pag. 1); e |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la ricorrente chiede di annullare, ai sensi dell’art. 263 TFUE, la decisione della Commissione C(2010) 3204 nel caso in materia di aiuti di Stato N 461/09 (GU C 162 del 22.06.2010, pag. 1), nella quale è stato stabilito che la misura di aiuto «Cornwall & Isles of Scilly Next Generation Broadband», che dispone l’erogazione di aiuti da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale a sostegno dell’installazione di reti a banda larga di prossima generazione nella regione della Cornovaglia e delle isole di Scilly, è compatibile con l’art. 107, n. 3, lett. c), TFUE.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
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anzitutto, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione dei fatti, in particolare ove la Commissione ha dichiarato:
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Inoltre, la ricorrente contesta che la Commissione ha erroneamente applicato e/o violato l’art. 102 TFUE, cosicché la valutazione contenuta nella decisione della Commissione C(2010) 3204 relativa all’impatto del provvedimento sulla concorrenza è invalida e dunque tale decisione è illegittima e non rientra nell’ambito dell’art. 107, n. 3, lett. c), TFUE, essendo gli illeciti rilevanti ai fini dell’art. 102 TFUE i seguenti:
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Da ultimo, la ricorrente sostiene che la Commissione vìoli i suoi diritti di difesa, ivi inclusa, in particolare, la mancata apertura di una completa indagine in base alla procedura dell’art. 108, n. 2, TFUE, per i seguenti motivi:
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