6.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/32


Ricorso proposto il 25 agosto 2010 — Repubblica portoghese/Commissione

(Causa T-345/10)

()

2010/C 301/56

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e J. Saraiva de Almeida, agenti, assistiti dall’avv. M. Figueiredo)

Convenuta Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

In via principale:

annullare la decisione della Commissione 29 giugno 2010 C(2010) 4255 def., relativa all’applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG — Orientamento nel programma operativo CCI 1999.PT.06.1.PO.007 (Portogallo — Programma nazionale, Obiettivo 1), per quel che riguarda la misura intitolata «Investimenti nelle aziende agricole» che ha diminuito a EUR 16 411 829,46 l’intervento del FEAOG — Orientamento per le spese concesse ai sensi della decisione della Commissione 30 ottobre 2000, C(2000) 2878, nell'ambito del programma di aiuti CCI 1999.PT.06.1.PO.007 (Portogallo — Programma nazionale, Obiettivo 1); e

In subordine

1)

annullare la decisione della Commissione 29 giugno 2010 C(2010) 4255 def., nella parte in cui incide sul finanziamento comunitario delle spese effettuate dalla Repubblica portoghese relativamente alle candidature approvate tra il 28 ottobre 2003 e novembre 2006, che sono calcolate in a EUR 194 347 574,29;

2)

annullare la decisione 29 giugno 2010 C(2010) 4255 def., nella parte in cui incide sul finanziamento comunitario delle spese effettuate dalla Repubblica portoghese relativamente alle candidature che si riferiscono a «investimenti nelle aziende agricole» associate all’insediamento di giovani agricoltori, che sono calcolate in EUR 94 621 812,06

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce gli argomenti seguenti:

a)

violazione dell'art. 250 TFUE e incompetenza;

b)

violazione dell'art. 39, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1991, n. 1260 (1);

c)

applicazione retroattiva dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257 (2);

d)

violazione dell'art. 4, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 26 febbraio 2002, n. 445 (3);

e)

violazione dell'art. 4 del regolamento (CE) della Commissione 2 marzo 2001, n. 438 (4);

f)

violazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1257/99;

g)

violazione del principio di uguaglianza;

h)

violazione dei principi di uguaglianza e di legittimo affidamento nonché errore circa le conseguenze finanziarie che dovevano essere tratte dalla violazione delle norme comunitarie;

i)

violazione del principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 26 febbraio 2002, n. 445, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 74, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) della Commissione 2 marzo 2001, n. 438, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali (GU L 63, pag. 21).