23.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/42 |
Ricorso proposto il 3 agosto 2010 — Chabou/UAMI — Chalou Kleiderfabrik (CHABOU)
(Causa T-323/10)
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(2010/C 288/81)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Chickmouza (Rheine, Germania) (rappresentante: avv. K.-J. Triebold)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Chalou Kleiderfabrik GmbH (Herschweiler-Pettersheim, Germania)
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 maggio 2010 nel procedimento 20. Mai 2010 R 1165/2009-1, in particolare, modificarla e respingere l’opposizione. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo CHABOU per prodotti della classe 25
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Chalou Kleiderfabrik GmbH
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo Chalou, registrato come marchio nazionale e registrazione internazionale, per prodotti della classe 25
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: la decisione impugnata non tiene conto delle particolari circostanze della presente fattispecie, ma applica in modo puramente formale e schematico i principi sviluppati in merito alle questioni di somiglianza dei segni e dei servizi e prodotti tutelati sotto il profilo del rischio di confusione, senza tener conto a sufficienza degli aspetti concreti della fattispecie e della necessaria valutazione complessiva di tutte le circostanze.