28.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 234/43


Ricorso proposto il 22 giugno 2010 — Suez Environnement e Lyonnaise des eaux France/Commissione

(Causa T-274/10)

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2010/C 234/78

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Suez Environnement Company (Parigi, Francia) e Lyonnaise des eaux France (Parigi) (rappresentanti: avv.ti P. Zelenko e O. d’Ormesson)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione d’ispezione impugnata e/o il mandato d’ispezione 6 aprile 2010;

Annullare ogni azione intrapresa che trae origine dalle ispezioni condotte sulla base di detta decisione o di detto mandato irregolari;

Ordinare, in particolare, la restituzione di tutti i documenti sequestrati nell’ambito delle ispezioni effettuate, pena l’annullamento da parte del Tribunale della futura decisione nel merito della Commissione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione della Commissione 23 marzo 2010 C(2010) 1984/4 che ordina alla Suez Environnement nonché a tutte le imprese da essa controllate, compresa la Lyonnaise des eaux France, di sottoporsi ad un’ispezione in forza dell’art. 20, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 1/2003, adottata nell’ambito di un procedimento di applicazione dell’art. 101 TFUE, relativo ai mercati di fornitura dei servizi di acqua e di smaltimento delle acque reflue (1).

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti con tre motivi deducono:

violazione dei diritti e libertà fondamentali e in particolare del diritto al rispetto del domicilio, poiché alle ricorrenti non è stata notificata un’autorizzazione giudiziaria nazionale e sono state così private di ogni garanzia fondamentale, come la possibilità di adire un giudice nel corso dello svolgimento delle ispezioni e di esperire i mezzi di ricorso ordinari avverso una siffatta autorizzazione;

violazione del principio di proporzionalità, poiché la decisione di ispezione ha una durata illimitata e dispone di un campo di applicazione estremamente ampio;

il fatto che il mandato d’ispezione che accompagna la decisione d’ispezione non presenta sufficienti garanzie d’imparzialità e obiettività, essendo stati designati agenti della Commissione che hanno in precedenza esaminato informazioni riservate trasmesse dalla ricorrente Lyonnaise des eaux France alla Commissione nell’ambito di una notifica di una concentrazione.


(1)  Caso COMP/B-1/39.756.