28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/43 |
Ricorso proposto il 22 giugno 2010 — Suez Environnement e Lyonnaise des eaux France/Commissione
(Causa T-274/10)
()
2010/C 234/78
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Suez Environnement Company (Parigi, Francia) e Lyonnaise des eaux France (Parigi) (rappresentanti: avv.ti P. Zelenko e O. d’Ormesson)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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Annullare la decisione d’ispezione impugnata e/o il mandato d’ispezione 6 aprile 2010; |
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Annullare ogni azione intrapresa che trae origine dalle ispezioni condotte sulla base di detta decisione o di detto mandato irregolari; |
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Ordinare, in particolare, la restituzione di tutti i documenti sequestrati nell’ambito delle ispezioni effettuate, pena l’annullamento da parte del Tribunale della futura decisione nel merito della Commissione; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nella presente causa le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione della Commissione 23 marzo 2010 C(2010) 1984/4 che ordina alla Suez Environnement nonché a tutte le imprese da essa controllate, compresa la Lyonnaise des eaux France, di sottoporsi ad un’ispezione in forza dell’art. 20, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 1/2003, adottata nell’ambito di un procedimento di applicazione dell’art. 101 TFUE, relativo ai mercati di fornitura dei servizi di acqua e di smaltimento delle acque reflue (1).
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti con tre motivi deducono:
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violazione dei diritti e libertà fondamentali e in particolare del diritto al rispetto del domicilio, poiché alle ricorrenti non è stata notificata un’autorizzazione giudiziaria nazionale e sono state così private di ogni garanzia fondamentale, come la possibilità di adire un giudice nel corso dello svolgimento delle ispezioni e di esperire i mezzi di ricorso ordinari avverso una siffatta autorizzazione; |
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violazione del principio di proporzionalità, poiché la decisione di ispezione ha una durata illimitata e dispone di un campo di applicazione estremamente ampio; |
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il fatto che il mandato d’ispezione che accompagna la decisione d’ispezione non presenta sufficienti garanzie d’imparzialità e obiettività, essendo stati designati agenti della Commissione che hanno in precedenza esaminato informazioni riservate trasmesse dalla ricorrente Lyonnaise des eaux France alla Commissione nell’ambito di una notifica di una concentrazione. |
(1) Caso COMP/B-1/39.756.