14.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 221/56 |
Ricorso proposto il 18 giugno 2010 — Olive Line International/UAMI — O. International (O·LIVE)
(Causa T-273/10)
()
2010/C 221/89
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Olive Line International, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. P. Koch Moreno)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: O. International, S.r.l. (Spoleto).
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 aprile 2010, nel procedimento R 4/2009-4: |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento, e |
— |
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento in caso di suo intervento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «O·LIVE», per beni e servizi delle classi 3 e 44 — Domanda di marchio comunitario n. 5715008.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo comunitario «Olive Line», registrazione n. 5086657, per beni delle classi 3, 29 e 30; marchio figurativo spagnolo «Olive Line», registrazione n. 2741533, per beni delle classi 3, 29 e 30; marchio denominativo spagnolo «Olive Line», registrazione n. 2525564, per beni della classe 3.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente stabilito che non vi fosse rischio di confusione tra i marchi interessati.