28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/42 |
Ricorso proposto il 16 giugno 2010 — Land Wien/Commissione europea
(Causa T-267/10)
()
2010/C 234/76
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Land Wien (rappresentante: avv. W.-G.Schärf)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione 25 marzo 2010; |
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dichiarare che la Commissione europea ha violato il regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), poiché non ha trasmesso al ricorrente tutti i documenti riguardanti la costruzione delle unità 3 e 4 della centrale nucleare di Mochovce da esso richiesti e, pertanto, si è astenuta dall’agire ai sensi dell’art. 265 TFUE, violando di conseguenza il n. 3 del regolamento n. 1049/2001; |
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condannare la Commissione a sopportare tutte le spese sostenute dal ricorrente, Land Wien, nel corso del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente impugna la decisione della Commissione 25 marzo 2010 con cui è stata archiviata la procedura relativa alla sua denuncia contro il completamento delle unità 3 e 4 della centrale nucleare di Mochovce in Slovacchia. Inoltre il ricorrente censura il fatto che la Commissione non gli ha fatto pervenire tutti i documenti che aveva richiesto in merito alla costruzione delle unità 3 e 4 della centrale nucleare di Mochovce e, in tal modo, incorrendo in una carenza ai sensi dell’art. 265 del TFUE.
Il ricorrente deduce a sostegno del suo ricorso che la Commissione, con la sua decisione 25 marzo 2010, ha violato la direttiva 2003/35/CE (2) e il diritto fondamentale di cui all’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Per quanto riguarda la sua richiesta di informazioni, il ricorrente afferma che il trattamento inadeguato che le è stato riservato violerebbe l’art. 42 della Carta dei diritti fondamentali. Inoltre, sarebbe stato violato l’art. 7 del regolamento n. 1049/2001.
Il ricorrente sostiene poi che, avendo omesso di agire secondo quanto richiesto nella denuncia e nella richiesta di informazioni, la Commissione ha altresì violato gli obblighi di agire previsti dal Trattato CEEA e precisati dalla sentenza della Corte di giustizia 27 ottobre 2009, causa C-115/08, ČEZ (non ancora pubblicata nella Raccolta).
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17).