31.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/48 |
Ricorso proposto il 28 maggio 2010 — medi/UAMI — Deutsche Medi Präventions (deutschemedi.de)
(Causa T-247/10)
()
2010/C 209/72
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: medi GmbH & Co. KG (Bayreuth, Germania) (rappresentanti: avv.ti D. Terheggen, H. Lindner e T. Kiputh)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Deutsche Medi Präventions GmbH (Düsseldorf, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 marzo 2010, procedimento R 1366/2008-4; |
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respingere la domanda di registrazione di marchio comunitario EM 5 089 099 nella sua interezza; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Deutsche Medi Präventions GmbH.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «deutschemedi.de» per servizi della classe 35.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo tedesco «medi.eu» per prodotti e servizi delle classi 5, 10, 35, 39, 41, 42 e 44; marchio denominativo tedesco «medi welt» per prodotti e servizi delle classi 5, 10, 35, 38, 39, 41, 42, 43 e 44; marchio denominativo tedesco «medi-Verband» per prodotti e servizi delle classi 5, 10, 35, 38, 39, 41, 42, 43 e 44; marchio denominativo comunitario «World of medi» per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 10, 35, 41 e 42; marchio figurativo tedesco contenente gli elementi denominativi «medi Ich fühl mich besser» per prodotti e servizi delle classi 5, 10, 35, 38, 39, 41, 42, 43 e 44; denominazione commerciale e sociale impiegata nel commercio nel territorio dell’Unione contenente l’elemento denominativo «medi» per tutti i prodotti e sevizi dei summenzionati marchi.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto dell’opposizione.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, nn. 1 e 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi contrapposti e la ricorrente avrebbe dimostrato di essere titolare dei diritti commerciali e societari corrispondenti nonché violazione del diritto ad essere sentiti ai sensi dell’art. 73 del regolamento n. 207/2009.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).