14.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/49


Ricorso proposto il 26 maggio 2010 — Tsakiris-Mallas/UAMI — Seven (7 Seven Fashion Shoes)

(Causa T-244/10)

()

2010/C 221/79

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Tsakiris-Mallas A.E. (Argiroupoli Attikis, Grecia)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seven S.p.A. (Torino, Italia)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 marzo 2010, procedimento R 1045/2009-2.

accogliere la domanda di registrazione n. 5445481, relativa al marchio figurativo comunitario «7Seven Fashion Shoes» per prodotti delle classi 18 e 25, e

condannare le controparti alle spese, incluse le spese dei procedimenti di opposizione e di ricorso dinanzi all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «7Seven Fashion Shoes» per prodotti delle classi 18 e 25 — domanda di registrazione n. 5445481

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo italiano «7Seven», numero di registrazione 769296, per prodotti delle classi 14, 16 e 18; marchio figurativo italiano «Seven», numero di registrazione 928116, per prodotti delle classi 16 e 18

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione per prodotti della classe 18

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. a) e b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso erroneamente ha concluso che esiste un rischio di confusione tra i rispettivi segni; violazione dell’art. 65, n. 2, in combinato disposto con l’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso si è completamente astenuta dall’esaminare se l’art. 8, n. 5, del regolamento dovesse essere o meno applicato.