3.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/44


Ricorso proposto il 20 aprile 2010 — GEA Group AG/Commissione europea

(Causa T-189/10)

(2010/C 179/77)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GEA Group AG (Bochum, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Kallmayer, I. du Mont e G. Schiffers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare l’art. 1 della decisione di modifica nella parte in cui infligge un’ammenda alla ricorrente;

in subordine, ridurre l’ammontare dell’ammenda inflitta alla ricorrente dall’art. 1 della decisione di modifica;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 8 febbraio 2010, C(2010) 727 def., con cui la Commissione ha modificato, in particolare per quanto riguarda la ricorrente, la sua decisione 11 novembre 2009, C (8682) def. nel caso COMP/38589 — Stabilizzanti al calore (in prosieguo: la “decisione di modifica”). La modifica riguarda l’art. 2, nn. 31 e 32 della decisione della Commissione C(2009) 8682 def., relativi alla responsabilità solidale della ricorrente.

La ricorrente deduce cinque motivi a sostegno del suo ricorso.

Anzitutto, la ricorrente fa valere la violazione del suo diritto di difesa, in quanto non sarebbe stata sentita né altrimenti coinvolta nella procedura prima dell’adozione della decisione di modifica. Il secondo motivo di ricorso dedotto dalla ricorrente riguarda la carenza di motivazione della decisione di modifica, poiché essa sarebbe fondata esclusivamente sulla mancata presa in considerazione della soglia massima fissata dall’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), che la Commissione doveva rispettare, e mancherebbe una motivazione individuale riguardante la ricorrente. Nel contesto del terzo motivo di ricorso la ricorrente fa valere le basi giuridiche carenti della decisione di modifica che sarebbe già divenuta definitiva nei confronti di taluni destinatari o sarebbe oggetto di ricorsi giurisdizionali. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente afferma che la modifica dell’ammenda a suo svantaggio sarebbe illegittima. Infine, la ricorrente fa valere la prescrizione, poiché la decisione di modifica sarebbe stata adottata dopo la scadenza del termine di prescrizione di cui all’art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).