3.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/42


Ricorso presentato il 22 aprile 2010 — Sviluppo Globale/Commission

(Causa T-183/10)

(2010/C 179/75)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Sviluppo Globale GEIE (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone, avvocato, R. Sciaudone, avvocato, A. Neri, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione del 14 febbraio 2010,

Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione del 14 febbraio 2010, con la quale la Commissione, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, ha comunicato alla ricorrente di aver escluso la candidatura del consorzio guidato da Sviluppo Globale GEIE dalla short-list formata per la procedura ristretta di gara EUROPEAID/129038/C/SER/SYR, avente ad oggetto la fornitura di servizi di assistenza tecnica a favore del governo Siriano diretti a favorire il processo di decentralizzazione e sviluppo locale.

A sostegno della richiesta di annullamento, la ricorrente fa valere un manifesto errore d’interpretazione ed applicazione dei criteri di selezione previsti dal bando di gara. In particolare, la Commissione non ha applicato correttamente i criteri di selezione inerenti la capacità tecnica previsti dal bando di gara, escludendo il consorzio guidato dalla ricorrente dalla short-list nonostante questo fosse in possesso dei requisiti prescritti dal bando stesso. Tale manifesto errore commesso dall’amministrazione aggiudicatrice risulta evidente sulla base di un semplice confronto tra il contenuto dei requisiti di capacità tecnica previsti per l’ammissione alla short-list nella gara in esame, da un lato, e l’effettiva consistenza della capacità tecnica apportata dal consorzio guidato dalla ricorrente, dall’altro.

Inoltre, ed in ogni caso, la ricorrente fa valere il difetto di motivazione della decisione di esclusione del 14 febbraio 2010, nella misura in cui non spiega in alcun modo per quale ragione la candidatura presentata dalla ricorrente non soddisferebbe i criteri di selezione inerenti la capacità tecnica previsti dal bando di gara.