19.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 161/53


Ricorso proposto il 16 aprile 2010 — Nickel Institute/Commissione

(Causa T-180/10)

(2010/C 161/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nickel Institute (Toronto, Canada) (rappresentanti: K. Nordlander, lawyer e H. Pearson, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

annullare la decisione della Commissione 8 febbraio 2010, SG.E3/HP/psi — Ares(2010)65824, che rifiuta l’accesso integrale a taluni documenti richiesti dalla ricorrente in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente, ai sensi dell'art. 263 TFUE, chiede l'annullamento della decisione della Commissione 8 febbraio 2010, SG.E3/HP/psi — Ares(2010)65824, di rifiutare l’accesso integrale a certi documenti richiesti dalla ricorrente in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001. Tale decisione ha confermato, tra l’altro:

la decisione del direttore generale facente funzione del Servizio giuridico della Commissione di rifiutare l’accesso integrale a sette documenti che riportano il parere di tale servizio sul progetto di direttiva della Commissione 2008/58/CE (2);

la decisione del Direttore della Direzione D della DG Ambiente di rifiutare l’accesso integrale a due documenti che riportano i pareri di altre Direzioni generali della Commissione sul progetto di direttiva 2008/58/CE della Commissione, e

che la Commissione non è in possesso di alcun documento, archivio o corrispondenza (compresi documenti di seguito o relativi commenti) che contenga l’opinione del Servizio giuridico sul progetto di direttiva 2009/2/CE (3).

La ricorrente adduce diversi motivi a sostegno delle sue richieste:

 

Innanzi tutto, il segretario generale della Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha violato l’art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, nell’interpretazione dell’eccezione relativa alla tutela della consulenza legale rispetto a vari documenti richiesti.

 

Inoltre, il segretario generale della Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha violato l’art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, nell’interpretazione dell’eccezione relativa alle procedure giurisdizionali rispetto ad uno dei documenti richiesti.

 

Infine, il segretario generale della Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha violato l’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001, avendo omesso di individuare i documenti in cui il Servizio giuridico fornisce il suo parere sul progetto di direttiva della Commissione 2009/2/CE e di permettere l’accesso a tali documenti.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 pag. 43).

(2)  Direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 246, pag. 1).

(3)  Direttiva della Commissione 15 gennaio 2009, 2009/2/CE, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 11, pag. 6).