19.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 161/48


Ricorso proposto il 19 aprile 2010 — CTG Luxembourg PSF/Corte di giustizia

(Causa T-170/10)

(2010/C 161/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Computer Task Group Luxembourg PSF SA (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. M. Thewes)

Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare le decisioni adottate dalla Corte di giustizia nell’ambito dell’appalto pubblico europeo «AO 008/2009: Supporto agli utenti dei sistemi TI e telefonici di primo e secondo livello, call center, gestione hardware end user», e precisamente:

la decisione della commissione di apertura delle offerte 9 febbraio 2010, che ha respinto l’offerta della CTG CONSORTIUM a causa di «deposito tardivo»;

la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea (non datata e non ancora nota al ricorrente) di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente;

la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea 5 marzo 2010, che ha confermato il rigetto dell’offerta della CTG CONSORTIUM;

dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Corte di giustizia dell’Unione europea e condannare quest’ultima a risarcire alla ricorrente tutti i danni subìti in conseguenza delle decisioni impugnate, nominando un perito per la valutazione di detto danno;

condannare la Corte di giustizia a sopportare integralmente le spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della commissione di apertura delle offerte 9 febbraio 2010, che ha respinto l’offerta presentata dalla ricorrente, a causa di deposito tardivo, nell’ambito della gara d’appalto relativa a servizi di supporto agli utenti dei sistemi TI e telefonici di primo e secondo livello, call center, gestione hardware end user (GU 2009/S 217-312292), nonché della decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente e, dall’altro lato, il risarcimento dei danni subìti.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, attinenti:

alla violazione del principio di non discriminazione, del principio di parità degli offerenti e del principio di libera concorrenza, essendo stata prevista, in aggiunta alla data limite di invio delle offerte, un’ora limite di deposito alla posta;

alla violazione dell’obbligo di rispondere alle domande di informazioni rivolte in tempo utile all’amministrazione aggiudicatrice;

alla violazione dell’obbligo di informare gli offerenti esclusi dei motivi alla base del rigetto della loro domanda e del nome dell’aggiudicatario, nonché di indicare i mezzi di ricorso;

alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea.