5.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/40


Ricorso proposto il 30 marzo 2010 — Meda Pharma/UAMI — Nycomed (ALLERNIL)

(Causa T-147/10)

2010/C 148/68

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Meda Pharma GmbH & Co. KG (Bad Homburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nycomed GmbH (Costanza, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 29 settembre 2009, procedimento R 697/2007-4, relativa all’opposizione proposta sulla base del marchio tedesco n. 1 042 583«ALLERGODIL» avverso la domanda di registrazione di marchio comunitario 4 066 452«ALLERNIL»;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Nycomed GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ALLERNIL» per prodotti della classe 5 (domanda n. 4 066 452)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco n. 1 042 583«ALLERGODIL» per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto non sarebbero stati applicati correttamente i principi del diritto dei marchi sul rischio di confusione

violazione dell’art. 75 del regolamento n. 207/2009 per mancata osservanza dell’obbligo di motivazione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).