5.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 148/40 |
Ricorso proposto il 30 marzo 2010 — Meda Pharma/UAMI — Nycomed (ALLERNIL)
(Causa T-147/10)
2010/C 148/68
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Meda Pharma GmbH & Co. KG (Bad Homburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nycomed GmbH (Costanza, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 29 settembre 2009, procedimento R 697/2007-4, relativa all’opposizione proposta sulla base del marchio tedesco n. 1 042 583«ALLERGODIL» avverso la domanda di registrazione di marchio comunitario 4 066 452«ALLERNIL»; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Nycomed GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ALLERNIL» per prodotti della classe 5 (domanda n. 4 066 452)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco n. 1 042 583«ALLERGODIL» per prodotti della classe 5
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
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violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto non sarebbero stati applicati correttamente i principi del diritto dei marchi sul rischio di confusione |
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violazione dell’art. 75 del regolamento n. 207/2009 per mancata osservanza dell’obbligo di motivazione. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).