27.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/44 |
Ricorso presentato il 10 febbraio 2010 — SP/Commissione
(Causa T-55/10)
2010/C 80/70
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: SP SpA (Brescia, Italia) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della Commissione dell'8 dicembre 2009 che ha modificato la precedente decisione C(2009) 7492 definitivo, adottata dalla Commissione il 30 settembre 2009. |
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Condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Con la decisione dell'8 dicembre 2009, oggetto d'impugnazione, la Commissione ha modificato la propria precedente decisione C(2009) 7492 definitivo del 30 settembre 2009, con la quale la stessa aveva contestato ad alcune imprese, tra cui l'odierna ricorrente, la partecipazione in un preteso cartello. Con la decisione dell'8 dicembre 2009, la Commissione, dopo aver riconosciuto che la decisione del 30 settembre 2009 faceva «riferimento ad un allegato contenente tabelle che illustra(va)no i movimenti dei prezzi del tondo per cemento armato durante lo svolgimento dell'intesa» e che «(d)etto allegato non era presente nella decisione adottata il 30 settembre 2009», decideva di modificare quest'ultima al fine di integrarla con le tabelle allegate alla decisione qui impugnata.
A sostegno del proprio ricorso le ricorrenti deducono:
1) |
Illegittimità della sanatoria ex post di un provvedimento gravemente viziato: la Commissione non ha il potere di sanare a posteriori una decisione manifestamente nulla, giacché all'evidenza incompleta nel testo al momento della sua adozione; ciò costituisce una circostanza gravissima come tale insanabile. |
2) |
Erronea indicazione della base giuridica: la Commissione ha indicato come base giuridica del provvedimento impugnato l'art. 65 CA ed il regolamento CE n. 1/2003 (1), basi giuridiche manifestamente inappropriate a perseguire la finalità che la Commissione si era prefissa (ossia integrare/modificare una sua precedente decisione, perché incompleta nel testo) — con la conseguenza che la seconda decisione oggetto del presente ricorso dovrà essere annullata per manifesta mancanza di idonea base giuridica. La ricorrente fa anche valere la violazione del principio di buona amministrazione. |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, del 04.01.2003, pag. 1)