17.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/47 |
Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 — Bank Melli Iran/Consiglio
(Causa T-35/10)
2010/C 100/72
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bank Melli Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. L. Defalque)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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annullare il n. 4, sezione B, dell’allegato al regolamento (CE) del Consiglio n. 1100/2009, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nonché la decisione del Consiglio 18 novembre 2009; |
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condannare il Consiglio a pagare alla ricorrente le spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Nella causa in esame la ricorrente chiede l’annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 2009 (1), n. 1100, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (2) e che abroga la decisione 2008/475/CE (3), in quanto la ricorrente è inclusa nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità ed organismi i cui capitali e le cui risorse economiche sono congelati in conformità a tale disposizione.
La ricorrente chiede l’annullamento del n. 4, sezione B, dell’allegato, nella parte ad essa relativa, e deduce i seguenti motivi a sostegno del ricorso.
In primo luogo, la ricorrente afferma che il regolamento e la decisione contestati sono stati adottati in violazione dei suoi diritti della difesa e, in particolare, del suo diritto ad un equo processo, poiché essa non ha ricevuto alcuna prova o documento a sostegno delle affermazioni del Consiglio. Essa constata, inoltre, che le ulteriori affermazioni di cui alla decisione del 2008 sono vaghe, imprecise e la privano della possibilità di rispondere, dal momento che le è stato negato il diritto al contraddittorio.
La ricorrente afferma altresì che il convenuto ha violato il suo obbligo di fornire una motivazione sufficiente.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di motivare dettagliatamente gli atti contestati, in violazione dell’art. 15, n. 3, del regolamento n. 423/2007.
In terzo luogo, la ricorrente afferma che il convenuto ha commesso un errore nell’interpretazione dell’art. 7, n. 2, lett. a), b) e c) del regolamento n. 423/2007, poiché, a suo parere, il Consiglio non ha spiegato in che modo le attività bancarie ordinarie della ricorrente dimostrino il suo coinvolgimento o la sua associazione diretta con le attività nucleari iraniane che presentano un rischio di proliferazione.
Inoltre, la ricorrente contesta la legittimità della sentenza del Tribunale 14 ottobre 2009 (4), da essa impugnata dinanzi alla Corte di giustizia (5), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione del Consiglio 23 giugno 2008 (6), 2008/475/CE. Al riguardo, la ricorrente rileva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che il regolamento n. 423/2007 e la decisione 2008/475/CE siano stati adottati legittimamente dalla maggioranza qualificata e non dall’unanimità dei membri. A parere della ricorrente, dato che il regolamento n. 423/2007 costituisce la base giuridica per l’adozione del regolamento e della decisione contestati col presente ricorso, il ragionamento summenzionato è applicabile al procedimento in esame. Di conseguenza, la ricorrente afferma che il Consiglio ha violato le forme sostanziali richieste dal Trattato, dalle disposizioni inerenti alla sua esecuzione e dall’art. 7, n. 2, della posizione comune 2007/140/PESC (7).
Inoltre, la ricorrente contesta la sentenza del Tribunale nella parte in cui quest’ultimo ha ritenuto che il potere discrezionale del Consiglio, basato sull’art. 7, n. 2, del regolamento n. 423/2007, fosse autonomo, avendo negato, in tal senso, qualsiasi rilevanza alle decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in violazione del principio di proporzionalità e del diritto di proprietà. La ricorrente osserva che lo stesso ragionamento si applica al regolamento e alla decisione contestati nella presente causa, poiché il Consiglio non ha preso in considerazione le decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, violando, pertanto, il principio di proporzionalità e il diritto di proprietà.
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2007 L 103, pag. 1).
(3) Decisione del Consiglio 23 giugno 2008, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 163, pag. 29).
(4) Causa T-390/08, Bank Melli Iran/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta.
(5) Causa C-548/09 P, Bank Melli Iran/Consiglio.
(7) Posizione comune del Consiglio 27 febbraio 2007, 2007/140/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2007 L 61, pag. 49).