Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Marchio comunitario
—
Definizione e acquisizione del marchio comunitario
—
Impedimenti relativi alla registrazione
—
Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili
—
Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 51, 74)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 23 settembre 2010 (procedimento R 774/2010‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Atos Worldline SA e l’Aitic Penteo, SA.
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) L’Aitic Penteo, SA è condannata alle spese.
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 maggio 2012 — Aitic Penteo / UAMI — Atos Worldline (PENTEO)
(causa T-585/10)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PENTEO — Marchi del Benelux e internazionale denominativi anteriori XENTEO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 51, 74)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 23 settembre 2010 (procedimento R 774/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Atos Worldline SA e l’Aitic Penteo, SA.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Aitic Penteo, SA è condannata alle spese. |