Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 marzo 2012 —
Armani / UAMI — Del Prete (AJ AMICI JUNIOR)
(causa T‑420/10)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo AJ AMICI JUNIOR — Marchio nazionale figurativo anteriore AJ ARMANI JEANS — Marchio nazionale denominativo anteriore ARMANI JUNIOR — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 32‑35)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 luglio 2010 (procedimento R 1360/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Giorgio Armani SpA e la sig.ra Annunziata Del Prete. |
Dispositivo
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell’8 luglio 2010 (procedimento R 1360/2009‑2) è annullata. |
2) |
L’UAMI e la sig.ra Annunziata Del Prete sopporteranno ciascuno la metà delle spese sostenute dalla Giorgio Armani SpA dinanzi alla commissione di ricorso. |
3) |
L’UAMI e la sig.ra Del Prete sopporteranno ciascuno, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Giorgio Armani SpA dinanzi al Tribunale. |