SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
16 settembre 2013 ( *1 )
«Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate — Diritti della difesa — Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole — Eccezione di illegittimità — Nozione di intesa — Calcolo dell’importo dell’ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Gravità — Moltiplicatore dell’importo supplementare»
Nella causa T‑376/10,
Mamoli Robinetteria SpA, con sede in Milano, rappresentata da F. Capelli e M. Valcada, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e L. Malferrari, in qualità di agenti, assistiti inizialmente da F. Ruggeri Laderchi e A. De Matteis, successivamente da F. Ruggeri Laderchi, avvocati,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), per la parte concernente la ricorrente, e, in subordine, all’estinzione o alla riduzione dell’ammenda inflitta alla medesima,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto da I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e M. van der Woude, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 settembre 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza ( 1 )
(omissis)
Procedimento e conclusioni delle parti
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Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 7 settembre 2010, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. |
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Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha posto alcuni quesiti per iscritto alle parti. Queste ultime hanno risposto a tali quesiti entro il termine impartito. |
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Le parti hanno esposto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale durante l’udienza dell’11 settembre 2012. |
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La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
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In diritto
(omissis)
Sulla domanda, formulata in via principale, diretta all’annullamento parziale della decisione controversa
(omissis)
Sul secondo motivo, relativo all’illegittimità della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole
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La ricorrente osserva che la decisione controversa è fondata integralmente sulle informazioni ottenute sulla base della domanda di clemenza della Masco ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. Orbene, tale comunicazione sarebbe illegittima, poiché nessun fondamento normativo nel Trattato CE o nel regolamento n. 1/2003 permetterebbe alla Commissione di concedere l’immunità totale o parziale da ammende, in forza di un atto atipico, ad un’impresa che ha partecipato ad un’infrazione per la quale altre imprese sono state sanzionate a seguito della sua denuncia. Inoltre, la concessione di un’immunità siffatta sulla base della denuncia del comportamento di altre imprese costituirebbe una violazione del principio della parità di trattamento. Peraltro, secondo la ricorrente, posto che solo il legislatore dell’Unione, come sarebbe il caso all’interno degli Stati membri dell’Unione, ha il potere di decidere in merito all’adozione di un programma destinato a ricompensare la collaborazione delle imprese, la Commissione avrebbe violato il principio della separazione dei poteri adottando la comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, così come i principi di trasparenza e di buon andamento dell’amministrazione, previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 389; in prosieguo: la «Carta»). |
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La Commissione si oppone a detto motivo. |
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In via preliminare occorre constatare che, benché la ricorrente non sollevi formalmente, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, un’eccezione d’illegittimità della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, ciò nondimeno la sostanza stessa del suo motivo mira a ottenere l’annullamento della decisione controversa in quanto quest’ultima sarebbe fondata su detta comunicazione, che sarebbe illegittima. Alla luce di ciò, occorre, in un primo tempo, esaminare la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente e, qualora essa risulti ricevibile, in un secondo tempo, verificare se detta eccezione sia fondata. |
– Sulla ricevibilità dell’eccezione di illegittimità
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Anzitutto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, l’articolo 277 TFUE è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, al fine di ottenere l’annullamento della decisione di cui è destinataria o che la riguarda direttamente e individualmente, la validità degli atti istituzionali precedenti, i quali, pur non avendo forma di regolamento, costituiscono il fondamento giuridico della decisione controversa, qualora detta parte non disponesse del diritto di proporre, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, un ricorso diretto avverso tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza essere stata in condizioni di chiederne l’annullamento (v., in tal senso, sentenza della Corte del 6 marzo 1979, Simmenthal/Commissione, 92/78, Racc. pag. 777, punti 39 e 40, e del Tribunale del 20 marzo 2002, LR AF 1998/Commissione, T-23/99, Racc. pag. II-1705, punto 272). |
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Dato che l’articolo 277 TFUE non ha come fine quello di consentire a una parte di contestare l’applicabilità di un qualsiasi atto di carattere generale a sostegno di un qualsiasi ricorso, l’atto generale di cui si lamenta l’illegittimità dev’essere applicabile, direttamente o indirettamente, al caso di specie che costituisce oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale contestata e l’atto generale di cui trattasi (sentenza della Corte del 13 luglio 1966, Italia/Consiglio e Commissione, 32/65, Racc. pag. 296, in particolare pag. 323; sentenze del Tribunale del 26 ottobre 1993, Reinarz/Commissione, T-6/92 e T-52/92, Racc. pag. II-1047, punto 57, e del 29 novembre 2005, Heubach/Commissione, T-64/02, Racc. pag. II-5137, punto 35). |
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Per quanto concerne poi la comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, in primo luogo, occorre rilevare che in essa la Commissione prevede, da un lato, in modo generale e astratto, i requisiti che le imprese devono soddisfare per godere di una riduzione totale o parziale di ammende in materia di violazioni dell’articolo 101 TFUE (punti da 8 a 27 di detta comunicazione) e, dall’altro, che la medesima comunicazione suscita legittime aspettative presso le imprese (v. punto 29 di detta comunicazione). |
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In secondo luogo, benché sia certamente vero che la Commissione non ha adottato la decisione controversa in base alla comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, dal momento che detta decisione si fonda sull’articolo 7 del regolamento n. 1/2003, è nondimeno pacifico che è sulla base, da un lato, della domanda formulata dalla Masco in riferimento alla comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole (punto 128 della decisione controversa) che la Commissione ha ricevuto informazioni che le hanno consentito di effettuare alcune ispezioni e, dall’altro, delle domande di riduzione dell’importo della loro ammenda formulate da altre imprese, quali la Grohe e la Ideal Standard, che la Commissione ha potuto raccogliere, quanto meno in parte, informazioni e prove che l’hanno condotta ad adottare la decisione controversa. |
52 |
Di conseguenza, nel caso di specie esiste un nesso giuridico diretto tra la decisione controversa e l’atto generale consistente nella comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. Dato che la ricorrente non era in condizioni di chiedere l’annullamento della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, in quanto atto generale, quest’ultima può costituire oggetto di un’eccezione d’illegittimità. |
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Da ciò discende che l’eccezione d’illegittimità della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, sollevata dalla ricorrente, è ricevibile. |
– Nel merito
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Occorre ricordare che, conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204, divenuto articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, «la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese (…) quando intenzionalmente o per negligenza (…) commettono una infrazione alle disposizioni de[gli] articol[i 101 TFUE] o [102 TFUE]». |
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Secondo la giurisprudenza, l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 non elenca in modo tassativo i criteri di cui la Commissione può tener conto per fissare l’importo dell’ammenda. Per questa ragione, il comportamento dell’impresa durante il procedimento amministrativo può far parte degli elementi di cui occorre tener conto in sede di fissazione dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza della Corte del 16 novembre 2000, Finnboard/Commissione, C-298/98 P, Racc. pag. I-10157, punto 56 e giurisprudenza ivi citata). A questo riguardo è importante sottolineare che la riduzione totale o parziale di ammende proposta alle imprese ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole mira ad agevolare la scoperta e la sanzione, da parte della Commissione, delle imprese che partecipano a intese segrete. Alla luce di ciò, è conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 che la Commissione, mossa da esigenze di trasparenza e di parità di trattamento, poteva definire i requisiti in presenza dei quali tutte le imprese che avessero collaborato con essa potevano godere della riduzione totale o parziale delle ammende. |
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Alla luce della precedente constatazione, occorre anzitutto respingere come infondato l’argomento della ricorrente secondo il quale, in sostanza, la Commissione non disponeva di nessun fondamento normativo per adottare la comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. |
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Proseguendo, quanto al fatto che la ricorrente sostiene anche parimenti la comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole viola il principio della separazione dei poteri, un argomento siffatto dev’essere respinto in quanto infondato. Infatti, come accertato nel precedente punto 55, la Commissione, in base all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, disponeva del potere di adottare una comunicazione che prevedesse i requisiti da tenere in considerazione per determinare l’importo dell’ammenda che essa ha il diritto di imporre. A questo proposito, l’argomento della ricorrente secondo il quale, all’interno di numerosi Stati membri dell’Unione, i programmi in vigore della medesima natura sarebbero stati adottati dal legislatore dev’essere respinto in quanto ininfluente. Infatti, anche qualora ciò fosse esatto, tale argomento sarebbe ininfluente riguardo alla constatazione che l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 costituisce un valido fondamento normativo che autorizzava la Commissione ad adottare la comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. |
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Inoltre, gli argomenti della ricorrente secondo i quali la comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole violerebbe i principi di trasparenza e di buon andamento dell’amministrazione devono essere respinti in quanto infondati. Infatti, da un lato, posto che la comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole è un atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che fissa i requisiti in presenza dei quali la Commissione si impegna a concedere una riduzione totale o parziale delle ammende alle imprese, essa non viola bensì, proprio al contrario, contribuisce alla trasparenza della prassi della Commissione in materia di decisioni in questo settore. Dall’altro, dato che essa istituisce un sistema che consente di ricompensare, per la loro collaborazione alle indagini della Commissione, le imprese che partecipano o hanno partecipato a intese segrete a danno dell’Unione, questa comunicazione è dunque non solo conforme al principio di buon andamento dell’amministrazione, ma ne costituisce un esempio. |
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Infine, per quanto concerne l’argomento della ricorrente, quale risulta in base alle precisazioni sul suo contenuto da essa fornite in sede di osservazioni scritte in risposta alle misure di organizzazione del procedimento e di risposte orali ai quesiti posti dal Tribunale in udienza, secondo il quale la comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole violerebbe il principio della parità di trattamento in quanto avvantaggerebbe le grandi imprese, occorre respingerlo in quanto infondato. Infatti, basti constatare che la possibilità di godere dei benefici previsti da detta comunicazione in cambio degli obblighi che essa impone è offerta a qualsiasi impresa che desideri cooperare con la Commissione, senza discriminazioni basate sulle dimensioni delle imprese che desiderino parteciparvi. A questo riguardo, la ricorrente non dimostra assolutamente che le imprese poste in una stessa situazione siano trattate in modo ineguale o che, al contrario, imprese in situazioni ineguali siano trattate, a torto, in modo identico. |
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Occorre pertanto respingere il secondo motivo in quanto parzialmente infondato e parzialmente ininfluente. (omissis) |
Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: |
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Pelikánová Jürimäe Van der Woude Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 settembre 2013. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.
( 1 ) Sono riprodotti solo i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è giudicata utile dal Tribunale.