Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013 – Villeroy & Boch Austria e altri / Commissione

(cause riunite T‑373/10, T‑374/10, T‑382/10 e T‑402/10)

«Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE — Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate — Infrazione unica — Imputabilità dell’infrazione — Prova — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Irretroattività — Termine ragionevole»

1. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Competenza estesa al merito del giudice dell’Unione — Portata — Limiti — Osservanza dei principi generali del diritto (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 26, 397, 398)

2. 

Intese — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione — Nozione — Intesa globale — Criteri — Obiettivo unico (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 32‑35, 61, 65)

3. 

Intese — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione — Nozione — Qualificazione come infrazione unica — Margine di discrezionalità della Commissione — Violazione del principio di legalità dei reati e delle pene — Insussistenza (Art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1) (v. punti 40‑43)

4. 

Intese — Divieto — Infrazioni — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione — Imputazione di responsabilità a un’impresa in ragione di una partecipazione all’infrazione complessivamente considerata — Presupposti (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 46‑48, 54, 64, 242)

5. 

Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione — Obbligo di delimitare il mercato in questione — Portata (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 53, 56‑58, 76)

6. 

Concorrenza — Norme dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% (Artt. 101 TFUE e 102 TFUE) (v. punti 97, 155, 156, 164)

7. 

Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione — Modalità di prova — Ricorso a un insieme di indizi — Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 104, 113‑115, 257, 264, 275, 289)

8. 

Intese — Pratica concordata — Nozione — Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato — Scambio di informazioni tra concorrenti — Oggetto o effetto anticoncorrenziale — Presunzione — Presupposti (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 121, 123, 145, 148, 149, 248, 261)

9. 

Diritto dell’Unione europea — Principi generali del diritto — Certezza del diritto — Legalità delle pene — Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1) (v. punto 157)

10. 

Diritto dell’Unione europea — Principi — Diritti fondamentali — Presunzione d’innocenza — Procedimento in materia di concorrenza — Applicazione (Art. 6, § 2, TUE; art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 48, § 1) (v. punto 158)

11. 

Concorrenza — Procedimento amministrativo — Poteri della Commissione — Accertamento di un’infrazione già cessata — Interesse legittimo ad effettuare l’accertamento — Rilevanza per la comprensione del funzionamento dell’intesa nel suo complesso (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 7, § 1) (v. punti 302‑304)

12. 

Concorrenza — Ammende — Responsabilità solidale per il pagamento — Presupposti — Unità economica — Violazione del principio del ne bis in idem e del principio di legalità — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 324‑329, 332, 333)

13. 

Concorrenza — Procedimento amministrativo — Obblighi della Commissione — Osservanza di un termine ragionevole — Criteri di valutazione — Violazione — Conseguenze (Art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 347‑352)

14. 

Diritto dell’Unione europea — Principi — Irretroattività delle disposizioni penali — Ambito di applicazione — Ammende inflitte a seguito di una violazione delle regole di concorrenza — Inclusione — Eventuale violazione a seguito dell’applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende ad un’infrazione anteriore alla loro introduzione — Prevedibilità delle modifiche introdotte dagli orientamenti — Insussistenza della violazione (Art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazioni della Commissione 98/C 9/03 e 2006/C 210/02) (v. punti 371‑376)

15. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione — Calcolo dell’importo di base dell’ammenda — Presa in considerazione delle caratteristiche dell’infrazione nella sua globalità (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 19‑25) (v. punti 381‑384)

16. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo — Calcolo — Distinzione tra importo finale e importo intermedio dell’ammenda — Conseguenze (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2, comma 2) (v. punti 388‑393)

Oggetto

Domanda volta, in via principale, all’annullamento della decisione C (2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), nella parte in cui riguarda le ricorrenti, e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo delle ammende loro inflitte.

Dispositivo

1) 

Nelle cause T‑373/10, T‑382/10 e T‑402/10, i ricorsi sono respinti.

2) 

Nella causa T‑374/10, l’articolo 1, paragrafo 7, della decisione C (2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), è annullato nella parte in cui dichiara che la Villeroy & Boch AG ha partecipato ad un’intesa nel settore delle ceramiche sanitarie e rubinetterie in Belgio, in Germania, in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi e in Austria prima del 12 ottobre 1994.

3) 

Nella causa T‑374/10, il ricorso è respinto per il resto.

4) 

Villeroy & Boch Austria GmbH, Villeroy et Boch SAS e Villeroy & Boch – Belgium sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nelle cause T‑373/10, T‑382/10 e T‑402/10.

5) 

Villeroy & Boch AG sopporterà sette ottavi delle proprie spese e sette ottavi di quelle sostenute dalla Commissione nella causa T‑374/10.

6) 

La Commissione sopporterà un ottavo delle proprie spese e un ottavo delle spese sostenute da Villeroy & Boch AG nella causa T‑374/10.