Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013 – Duravit e altri / Commissione

(causa T‑364/10)

«Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE — Coordinamento degli aumenti di prezzo e scambio d’informazioni commerciali riservate — Infrazione unica e continuata — Onere della prova — Ammende — Parità di trattamento — Proporzionalità — Legalità delle pene»

1. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Competenza estesa al merito del giudice dell’Unione — Portata — Presa in considerazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende — Limiti — Osservanza dei principi generali del diritto (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 42‑45, 48, 55, 177, 358, 359, 364)

2. 

Procedimento giurisdizionale — Provvedimenti istruttori — Audizione di testimoni — Potere discrezionale del Tribunale — Incidenza del principio del diritto a un processo equo (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 68) (v. punti 49‑53)

3. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Contesto giuridico — Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 — Potere discrezionale conferito alla Commissione da tale articolo — Introduzione, da parte della Commissione, di orientamenti per il calcolo delle ammende — Violazione dei principi di legalità delle pene e della certezza del diritto — Insussistenza (Artt. 101, § 1, TFUE e 290, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 64‑66, 71‑81)

4. 

Diritto dell’Unione europea — Principi generali del diritto — Certezza del diritto — Legalità delle pene — Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1) (v. punti 67‑69)

5. 

Intese — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione — Nozione — Intesa globale — Criteri — Obiettivo unico — Collegamenti e flussi commerciali transfrontalieri — Modalità di commissione dell’infrazione — Irrilevanza (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 90‑92, 134, 139, 140, 143)

6. 

Diritto dell’Unione europea — Principi — Diritti fondamentali — Presunzione d’innocenza — Procedimento in materia di concorrenza — Applicazione (Art. 6, § 2, UE; art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 48, § 1) (v. punti 93‑95)

7. 

Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione consistente nella conclusione di un accordo anticoncorrenziale — Decisione basata su elementi di prova sufficienti a dimostrare la sussistenza dell’infrazione — Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 96‑99, 141, 144)

8. 

Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione — Modalità di prova — Ricorso a un insieme di indizi — Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente — Produzione da parte della Commissione di dichiarazioni di altre imprese incriminate — Valore probatorio (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 100‑108, 186, 191, 195)

9. 

Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario — Rispetto dei diritti della difesa — Elementi di prova ammissibili (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1) (v. punti 150, 160)

10. 

Intese — Divieto — Infrazioni — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione — Imputazione di responsabilità a un’impresa in ragione di una partecipazione all’infrazione complessivamente considerata — Presupposti — Carattere sufficiente, per far sorgere la responsabilità dell’impresa, di un’approvazione tacita senza dissociazione pubblica né denuncia alle autorità competenti (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 180‑183, 249, 252)

11. 

Intese — Pratica concordata — Nozione — Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato — Scambio di informazioni tra concorrenti — Oggetto o effetto anticoncorrenziale — Presunzione — Presupposti — Partecipazione sotto asserita costrizione — Circostanza che non costituisce un’esimente per l’impresa che non si è avvalsa della facoltà di denuncia alle autorità competenti (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 199, 210‑212, 227, 233, 318)

12. 

Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Insussistenza — Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 292‑294)

13. 

Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Audizione delle imprese — Stesura di un verbale e registrazione dell’audizione — Violazione del diritto al contraddittorio — Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1; regolamento della Commissione n. 773/2004, artt. 12 e 14, § 8) (v. punti 344‑350)

14. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Criteri di valutazione — Natura ed estensione geografica dell’infrazione (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 21‑23) (v. punti 370‑373)

15. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo — Calcolo — Distinzione tra importo finale e importo intermedio dell’ammenda — Conseguenze (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 379‑384)

Oggetto

In via principale, domanda di parziale annullamento della decisione C (2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), e, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in tale decisione.

Dispositivo

1) 

L’articolo 1, paragrafo 1, punto 8, della decisione C (2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), è annullato nella parte in cui la Commissione europea afferma che la Duravit AG, la Duravit BeLux SPRL/BVBA e la Duravit SA hanno partecipato ad un’infrazione nei territori di Italia, Austria e Paesi Bassi.

2) 

Per il resto, il ricorso è respinto.

3) 

La Duravit AG, la Duravit BeLux e la Duravit SA sopporteranno i tre quarti delle loro spese.

4) 

La Commissione sopporterà un quarto delle spese sostenute dalla Duravit AG, dalla Duravit BeLux e dalla Duravit SA, nonché le proprie spese.

5) 

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.