Causa T‑27/10

AC‑Treuhand AG

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Mercati degli stabilizzanti termici a base di stagno e degli stabilizzanti termici ESBO/esteri — Decisione che constata due infrazioni all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE — Impresa di consulenza che non opera sui mercati in questione — Ammende — Domanda di annullamento — Nozione di impresa — Principio di legalità dei reati e delle pene — Durata dell’infrazione — Prescrizione — Durata del procedimento amministrativo — Termine ragionevole — Diritti della difesa — Informazione tardiva sul procedimento istruttorio — Massimale del 10% del fatturato — Applicazione di una sanzione a due infrazioni in un’unica decisione — Nozione di infrazione unica — Domanda di riforma — Importo delle ammende — Durata delle infrazioni — Durata del procedimento amministrativo — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Valore delle vendite — Ammenda simbolica — Competenza estesa al merito»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 febbraio 2014

  1. Intese – Imputazione ad un’impresa – Decisione della Commissione che stabilisce la corresponsabilità di un’impresa di consulenza non attiva sul mercato di cui trattasi ma che ha contribuito attivamente e intenzionalmente all’intesa – Violazione dell’articolo 81 CE e del principio di legalità dei reati e delle pene – Insussistenza

    (Art. 81, § 1, CE)

  2. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione – Complesso di indizi – Obblighi probatori delle imprese che contestano la realtà o la durata dell’infrazione

    (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

  3. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Osservanza di un termine ragionevole – Obbligo della Commissione di avvertire le imprese interessate da un’indagine della possibilità che siano adottate misure istruttorie o che siano avviati procedimenti a carico prima dell’invio di qualunque comunicazione degli addebiti – Insussistenza

    (Art. 81 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003)

  4. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Annullamento della decisione che constata un’infrazione in ragione di una durata eccessiva del procedimento – Presupposto – Lesione dei diritti della difesa delle imprese interessate – Incidenza della durata eccessiva del procedimento sul contenuto della decisione della Commissione – Insussistenza

    (Art. 81 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003)

  5. Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Nozione – Criteri – Obiettivo unico e piano complessivo – Nessi di complementarità tra gli accordi

    (Art. 81, § 1, CE)

  6. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Contesto giuridico – Orientamenti adottati dalla Commissione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del Tribunale estesa al merito

    (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 2, e 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 9‑13, 36 e 37)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 43‑46)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 55‑64, 75, 88‑92, 124, 135, 147‑151, 159, 162)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 170‑178, 184‑191)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 203‑211, 215‑220, 277‑283)

  5.  In materia di concorrenza, la nozione di infrazione unica riguarda la situazione in cui più imprese abbiano preso parte ad un’infrazione costituita da un comportamento continuato avente un unico obiettivo economico volto a falsare la concorrenza, oppure da infrazioni singole collegate l’una all’altra da un’identità di oggetto (stessa finalità dell’insieme degli elementi) e di soggetti (identità delle imprese interessate, consapevoli di partecipare all’oggetto comune). Una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o, ancora, da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di detta serie di atti o di detto comportamento continuato potrebbero anche costituire, di per sé stessi e considerati isolatamente, una violazione di tale disposizione. Ove le diverse azioni si iscrivano in un «piano complessivo», a causa del loro identico oggetto, consistente nel falsare il meccanismo della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può ascrivere la responsabilità per tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione complessivamente considerata.

    La nozione di obiettivo unico non può essere determinata riferendosi in generale alla distorsione della concorrenza nel mercato interessato dall’infrazione, dal momento che il pregiudizio per la concorrenza costituisce, quale oggetto o effetto, un elemento intrinseco di qualsiasi comportamento rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE. Pertanto, ai fini della qualificazione di comportamenti diversi come un’infrazione unica e continuata, occorre verificare se essi presentino un nesso di complementarità, nel senso che ciascuno di essi è destinato a far fronte ad una o più conseguenze del gioco normale della concorrenza, e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione del complesso degli effetti anticoncorrenziali voluti dai rispettivi autori nell’ambito di un piano complessivo diretto ad ottenere un unico obiettivo. A tal proposito, occorre tener conto di tutte le circostanze che possono provare o mettere in dubbio tale nesso, quali il periodo di applicazione, il contenuto e, correlativamente, l’obiettivo dei diversi comportamenti in questione.

    L’esistenza di mercati di prodotti differenti, seppur contigui, rappresenta un criterio pertinente per la determinazione della portata e, pertanto, dell’identità delle violazioni dell’articolo 81 CE. Tuttavia, il fatto che due intese abbiano eventualmente riguardato due differenti mercati di prodotti, non esclude necessariamente che esse si siano inserite in uno stesso piano complessivo, purché si possa verificare l’esistenza, tra loro, di nessi di complementarità, sotto forma di condizionalità o di coordinamento.

    La qualificazione di talune condotte illecite come integranti un’unica e medesima infrazione o una pluralità di infrazioni distinte all’articolo 81 CE non è, in linea di principio, priva di conseguenze sulla sanzione che può essere inflitta, dal momento che la constatazione di una pluralità di infrazioni distinte può comportare l’applicazione di diverse ammende distinte, ciascuna nei limiti stabiliti all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, ossia nel rispetto del massimale del 10% del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente l’adozione della decisione.

    (v. punti 230, 238‑241, 249, 255)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 286‑314)


Causa T‑27/10

AC‑Treuhand AG

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Mercati degli stabilizzanti termici a base di stagno e degli stabilizzanti termici ESBO/esteri — Decisione che constata due infrazioni all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE — Impresa di consulenza che non opera sui mercati in questione — Ammende — Domanda di annullamento — Nozione di impresa — Principio di legalità dei reati e delle pene — Durata dell’infrazione — Prescrizione — Durata del procedimento amministrativo — Termine ragionevole — Diritti della difesa — Informazione tardiva sul procedimento istruttorio — Massimale del 10% del fatturato — Applicazione di una sanzione a due infrazioni in un’unica decisione — Nozione di infrazione unica — Domanda di riforma — Importo delle ammende — Durata delle infrazioni — Durata del procedimento amministrativo — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Valore delle vendite — Ammenda simbolica — Competenza estesa al merito»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 febbraio 2014

  1. Intese – Imputazione ad un’impresa – Decisione della Commissione che stabilisce la corresponsabilità di un’impresa di consulenza non attiva sul mercato di cui trattasi ma che ha contribuito attivamente e intenzionalmente all’intesa – Violazione dell’articolo 81 CE e del principio di legalità dei reati e delle pene – Insussistenza

    (Art. 81, § 1, CE)

  2. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione – Complesso di indizi – Obblighi probatori delle imprese che contestano la realtà o la durata dell’infrazione

    (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

  3. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Osservanza di un termine ragionevole – Obbligo della Commissione di avvertire le imprese interessate da un’indagine della possibilità che siano adottate misure istruttorie o che siano avviati procedimenti a carico prima dell’invio di qualunque comunicazione degli addebiti – Insussistenza

    (Art. 81 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003)

  4. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Annullamento della decisione che constata un’infrazione in ragione di una durata eccessiva del procedimento – Presupposto – Lesione dei diritti della difesa delle imprese interessate – Incidenza della durata eccessiva del procedimento sul contenuto della decisione della Commissione – Insussistenza

    (Art. 81 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003)

  5. Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Nozione – Criteri – Obiettivo unico e piano complessivo – Nessi di complementarità tra gli accordi

    (Art. 81, § 1, CE)

  6. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Contesto giuridico – Orientamenti adottati dalla Commissione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del Tribunale estesa al merito

    (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 2, e 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 9‑13, 36 e 37)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 43‑46)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 55‑64, 75, 88‑92, 124, 135, 147‑151, 159, 162)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 170‑178, 184‑191)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 203‑211, 215‑220, 277‑283)

  5.  In materia di concorrenza, la nozione di infrazione unica riguarda la situazione in cui più imprese abbiano preso parte ad un’infrazione costituita da un comportamento continuato avente un unico obiettivo economico volto a falsare la concorrenza, oppure da infrazioni singole collegate l’una all’altra da un’identità di oggetto (stessa finalità dell’insieme degli elementi) e di soggetti (identità delle imprese interessate, consapevoli di partecipare all’oggetto comune). Una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o, ancora, da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di detta serie di atti o di detto comportamento continuato potrebbero anche costituire, di per sé stessi e considerati isolatamente, una violazione di tale disposizione. Ove le diverse azioni si iscrivano in un «piano complessivo», a causa del loro identico oggetto, consistente nel falsare il meccanismo della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può ascrivere la responsabilità per tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione complessivamente considerata.

    La nozione di obiettivo unico non può essere determinata riferendosi in generale alla distorsione della concorrenza nel mercato interessato dall’infrazione, dal momento che il pregiudizio per la concorrenza costituisce, quale oggetto o effetto, un elemento intrinseco di qualsiasi comportamento rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE. Pertanto, ai fini della qualificazione di comportamenti diversi come un’infrazione unica e continuata, occorre verificare se essi presentino un nesso di complementarità, nel senso che ciascuno di essi è destinato a far fronte ad una o più conseguenze del gioco normale della concorrenza, e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione del complesso degli effetti anticoncorrenziali voluti dai rispettivi autori nell’ambito di un piano complessivo diretto ad ottenere un unico obiettivo. A tal proposito, occorre tener conto di tutte le circostanze che possono provare o mettere in dubbio tale nesso, quali il periodo di applicazione, il contenuto e, correlativamente, l’obiettivo dei diversi comportamenti in questione.

    L’esistenza di mercati di prodotti differenti, seppur contigui, rappresenta un criterio pertinente per la determinazione della portata e, pertanto, dell’identità delle violazioni dell’articolo 81 CE. Tuttavia, il fatto che due intese abbiano eventualmente riguardato due differenti mercati di prodotti, non esclude necessariamente che esse si siano inserite in uno stesso piano complessivo, purché si possa verificare l’esistenza, tra loro, di nessi di complementarità, sotto forma di condizionalità o di coordinamento.

    La qualificazione di talune condotte illecite come integranti un’unica e medesima infrazione o una pluralità di infrazioni distinte all’articolo 81 CE non è, in linea di principio, priva di conseguenze sulla sanzione che può essere inflitta, dal momento che la constatazione di una pluralità di infrazioni distinte può comportare l’applicazione di diverse ammende distinte, ciascuna nei limiti stabiliti all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, ossia nel rispetto del massimale del 10% del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente l’adozione della decisione.

    (v. punti 230, 238‑241, 249, 255)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 286‑314)