9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/20


Ordinanza del Tribunale del 14 gennaio 2013 — Divandari/Consiglio

(Causa T-497/10) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Non luogo a statuire)

2013/C 71/32

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ali Divandari (Teheran, Iran) (rappresentanti: inizialmente S. Gadhia e S. Ashley, solicitor, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley, barrister, successivamente R. Blakeley, S. Zaiwalla e F. Zaiwalla, solicitor, e M. Brindle, QC)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal sig. Ali Divandari.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.