21.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 152/22 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 17 febbraio 2011 — Gas Natural Fenosa SDG/Commissione
(Causa T-484/10 R)
(Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Compensazione dei costi aggiuntivi di produzione di talune centrali elettriche risultanti dall’obbligo di servizio pubblico di produrre determinati volumi di elettricità a partire da carbone di origine nazionale e attuazione di un “meccanismo di chiamata prioritaria” a loro favore - Decisione di non sollevare obiezioni - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Fumus boni juris - Mancanza di urgenza - Ponderazione degli interessi)
2011/C 152/40
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Richiedente: Gas Natural Fenosa SDG, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. González Díaz e F. Salerno)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e C. Urraca Caviedes, agenti)
Interveniente a sostegno della resistente: Regno di Spagna (rappresentante: J. M. Rodríguez Cárcamo, agente)
Oggetto
Domanda di provvedimenti provvisori diretta, in sostanza, a che sia disposta la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 29 settembre 2010, C(2010) 4499, relativa all’aiuto di Stato N 178/2010, notificato dal Regno di Spagna sotto forma di una compensazione per l’obbligo di servizio pubblico associata ad un meccanismo di chiamata prioritaria a favore delle centrali di produzione di energia elettrica che utilizzano carbone di origine nazionale
Dispositivo
1) |
La domanda di intervento della Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña è respinta. |
2) |
La E.ON Generación, SL, la Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, e la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Federazione nazionale degli imprenditori delle miniere di carbone) sono ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione europea. |
3) |
L’ordinanza del presidente del Tribunale 3 novembre 2010, causa T-484/10 R, Gas Natural Fenosa SDG/Commissione (non pubblicata nella Raccolta) è revocata. |
4) |
Alla Gas Natural Fenosa SDG, alla Commissione e al Regno di Spagna sarà impartito un termine per chiedere che determinati elementi di carattere riservato del fascicolo nonché della presente ordinanza vengano esclusi della comunicazione alle parti menzionate al punto 2 di questo dispositivo e per produrre, ai fini di tale comunicazione, una versione non riservata dei documenti di cui al fascicolo e della presente ordinanza. |
5) |
Le spese sono riservate. |