12.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 331/21 |
Ordinanza del Tribunale 13 settembre 2011 — ara/UAMI — Allrounder (A)
(Causa T-397/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Inosservanza del termine per il deposito dei motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Decisione della commissione di ricorso che respinge una richiesta di restitutio in integrum - Ricorso manifestamente infondato in diritto)
2011/C 331/42
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ara AG (Langenfeld, Germania) (rappresentante: avv. M. Gail)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Allrounder SARL (Sarrebourg, Francia)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 23 giugno 2010 (procedimento R 1543/2009-1), relativa alla richiesta di restitutio in integrum proposta dalla ricorrente
Dispositivo
1) |
Il ricorso è manifestamente infondato in diritto. |
2) |
L’ara AG è condannata alle spese. |