7.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/16 |
Ordinanza del Tribunale 8 novembre 2011 — BASF Schweiz e BASF Lampertheim/Commissione
(Causa T-25/10) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercati degli stabilizzatori di zinco e degli stabilizzatori termici ESBO/esters - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell'Accordo SEE - Revoca della decisione - Venir meno dell’oggetto della lite - Non luogo a provvedere)
2012/C 6/28
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: BASF Schweiz AG, ex BASF Specialty Chemicals Holding GmbH (Basilea, Svizzera), e BASF Lampertheim GmbH (Lampertheim, Germania) (rappresentanti: avv.ti F. Montag e T. Wilson)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Ronkes Agerbeek e R. Sauer, agenti, assistiti dall’avv. W. Berg)
Oggetto
Domanda di annullamento degli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 11 novembre 2009, C (2009) 8682 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzatori termici), nella parte in cui tali disposizioni sono indirizzate alle ricorrenti, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti in forza dell’art. 2 di detta decisione
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |