22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/36 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 26 marzo 2010 — SNF/ECHA
(Causa T-1/10 R)
(«Procedimento sommario - REACH - Identificazione dell’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio - Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»)
2010/C 134/62
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Richiedente: SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Francia) (rappresentanti: K. Van Maldegem e R. Cana, avvocati, e P. Sellar, solicitor)
Resistente: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkila e W. Broere, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione che identifica l’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio, che sarebbe stata adottata dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) il 7 dicembre 2009, in applicazione dell’art. 59 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1)
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |