6.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/6 |
Sentenza del Tribunale del 20 maggio 2015 — Timab Industries e CFPR/Commissione
(Causa T-456/10) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei fosfati per mangimi - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Attribuzione di quote di vendita, coordinamento dei prezzi e delle condizioni di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate - Rinuncia delle ricorrenti al procedimento di transazione - Ammende - Obbligo di motivazione - Gravità e durata dell’infrazione - Cooperazione - Mancata applicazione della probabile forcella di ammende comunicata nel corso del procedimento di transazione»))
(2015/C 221/08)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Timab Industries (Dinard, Francia) e Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Francia) (rappresentanti: N. Lenoir e M. Truffier, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, B. Mongin e F. Ronkes Agerbeek, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C (2010) 5001 definitivo della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38866 — Fosfati per mangimi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con la predetta decisione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Timab Industries e la Cie financière et de participations Roullier (CFPR) sono condannate alle spese. |