14.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 302/37


Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — voestalpine e voestalpine Wire Rod Austria/Commissione

(Causa T-418/10) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio per precompresso - Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate - Infrazione unica, complessa e continuata - Contratto di agenzia - Imputabilità del comportamento illecito dell’agente al mandante - Mancata conoscenza del comportamento illecito dell’agente da parte del mandante - Partecipazione a una componente dell’infrazione e conoscenza del piano complessivo - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Proporzionalità - Principio di personalità delle pene e delle sanzioni - Competenza estesa al merito»))

(2015/C 302/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: voestalpine AG (Linz, Austria); e voestalpine Wire Rod Austria GmbH, già voestalpine Austria Draht GmbH (Sankt Peter-Freienstein, Austria) (rappresentanti: A. Ablasser-Neuhuber, G. Fussenegger, U. Denzel e M. Mayer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Sauer, V. Bottka, C. Hödlmayr, agenti, assistiti da R. Van der Hout, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

1)

L’articolo 2, punto 5, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullato.

2)

L’importo dell’ammenda inflitta in solido alla voestalpine AG e alla voestalpine Wire Rod Austria GmbH è ridotto da EUR 22 milioni a EUR 7,5 milioni.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e i due terzi delle spese della voestalpine e della voestalpine Wire Rod Austria.

5)

La voestalpine e la voestalpine Wire Rod Austria sopporteranno un terzo delle proprie spese.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.