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23.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 357/8 |
Sentenza del Tribunale 12 settembre 2017 — Laufen Austria/Commissione
(Causa T-411/10 RENV) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Ammende - Imposizione in solido di un’ammenda ad una società controllante e ad una sua controllata - Tetto del 10 % del fatturato - Calcolo di tale tetto in funzione del solo fatturato della controllata relativo al periodo della violazione che precede l’acquisizione di tale società da parte della controllante»))
(2017/C 357/09)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Laufen Austria AG (Wilhelmsburg, Austria) (rappresentanti: E. Navarro Varona, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, F. Jimeno Fernández e F. Castilla Contreras, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, al parziale annullamento della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria) e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione.
Dispositivo
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1) |
La parte dell’ammenda inflitta alla Laufen Austria AG della quale essa è considerata individualmente responsabile a titolo dell’infrazione commessa nel corso del periodo compreso tra il 12 ottobre 1994 e il 28 ottobre 1999, è fissata ad EUR 4 788 001. |
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2) |
La Laufen Austria e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le sue spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte. |