23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/8


Sentenza del Tribunale 12 settembre 2017 — Laufen Austria/Commissione

(Causa T-411/10 RENV) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Ammende - Imposizione in solido di un’ammenda ad una società controllante e ad una sua controllata - Tetto del 10 % del fatturato - Calcolo di tale tetto in funzione del solo fatturato della controllata relativo al periodo della violazione che precede l’acquisizione di tale società da parte della controllante»))

(2017/C 357/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Laufen Austria AG (Wilhelmsburg, Austria) (rappresentanti: E. Navarro Varona, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, F. Jimeno Fernández e F. Castilla Contreras, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, al parziale annullamento della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria) e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione.

Dispositivo

1)

La parte dell’ammenda inflitta alla Laufen Austria AG della quale essa è considerata individualmente responsabile a titolo dell’infrazione commessa nel corso del periodo compreso tra il 12 ottobre 1994 e il 28 ottobre 1999, è fissata ad EUR 4 788 001.

2)

La Laufen Austria e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le sue spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.