14.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 302/34 |
Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione
(Causa T-393/10) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio per precompresso - Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate - Infrazione complessa - Infrazione unica e continuata - Dissociazione - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Parità di trattamento - Principio di personalità delle pene e delle sanzioni - Valutazione della capacità contributiva - Comunicazione della Commissione sulla cooperazione del 2002 - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Competenza estesa al merito»))
(2015/C 302/43)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Germania); Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (Hamm); Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentanti: inizialmente C. Stadler e N. Tkatchenko, poi C. Stadler e S. Budde, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, R. Sauer e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da M. Buntscheck, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, nonché domanda di annullamento della lettera del direttore generale della direzione generale della concorrenza della Commissione del 14 febbraio 2011.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso nei limiti in cui l’ammenda inflitta alla Westfälische Drahtindustrie GmbH e alla Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG è stata ridotta con decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010. |
2) |
L’articolo 2, punto 8, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullato. |
3) |
La lettera del direttore generale della direzione generale della concorrenza della Commissione del 14 febbraio 2011 è annullata. |
4) |
La Westfälische Drahtindustrie, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. sono condannate in solido al pagamento di un’ammenda di EUR 1 5 4 85 000. |
5) |
La Westfälische Drahtindustrie e la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. sono condannate in solido al pagamento di un’ammenda di EUR 2 3 3 70 000. |
6) |
La Westfälische Drahtindustrie è condannata al pagamento di un’ammenda di EUR 7 6 95 000. |
7) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
8) |
La Westfälische Drahtindustrie, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. sopporteranno la metà delle proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della Westfälische Drahtindustrie, della Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. e della Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. |