14.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 302/34


Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione

(Causa T-393/10) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio per precompresso - Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate - Infrazione complessa - Infrazione unica e continuata - Dissociazione - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Parità di trattamento - Principio di personalità delle pene e delle sanzioni - Valutazione della capacità contributiva - Comunicazione della Commissione sulla cooperazione del 2002 - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Competenza estesa al merito»))

(2015/C 302/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Germania); Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (Hamm); Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentanti: inizialmente C. Stadler e N. Tkatchenko, poi C. Stadler e S. Budde, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, R. Sauer e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da M. Buntscheck, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, nonché domanda di annullamento della lettera del direttore generale della direzione generale della concorrenza della Commissione del 14 febbraio 2011.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso nei limiti in cui l’ammenda inflitta alla Westfälische Drahtindustrie GmbH e alla Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG è stata ridotta con decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010.

2)

L’articolo 2, punto 8, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullato.

3)

La lettera del direttore generale della direzione generale della concorrenza della Commissione del 14 febbraio 2011 è annullata.

4)

La Westfälische Drahtindustrie, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. sono condannate in solido al pagamento di un’ammenda di EUR 1 5 4 85  000.

5)

La Westfälische Drahtindustrie e la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. sono condannate in solido al pagamento di un’ammenda di EUR 2 3 3 70  000.

6)

La Westfälische Drahtindustrie è condannata al pagamento di un’ammenda di EUR 7 6 95  000.

7)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

8)

La Westfälische Drahtindustrie, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. sopporteranno la metà delle proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della Westfälische Drahtindustrie, della Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. e della Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.