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25.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 28/35 |
Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — H / Consiglio
(Causa T-271/10 RENV II) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Agente nazionale distaccato presso l’EUPM in Bosnia-Erzegovina - Decisione di riassegnazione - Sviamento di potere - Interesse del servizio - Molestie psicologiche - Carattere punitivo della riassegnazione - Responsabilità - Danno morale»)
(2021/C 28/54)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: H (rappresentante: L. Levi, avvocatessa)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e A. de Elera-San Miguel Hurtado, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, per un verso, della decisione del 7 aprile 2010, firmata dal capo del personale della Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, con cui la ricorrente è stata riassegnata al posto di Criminal Justice Adviser — Prosecutor presso l’ufficio regionale di Banja Luka (Bosnia-Erzegovina) e, per altro verso, della decisione del 30 aprile 2010, firmata dal capo dell’EUPM di cui all’articolo 6 della decisione 2009/906/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2009, relativa all’EUPM in Bosnia-Erzegovina (GU 2009, L 322, pag. 22), che precisa il motivo operativo della sua riassegnazione, nonché, in secondo luogo, una domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni che la ricorrente asserisce di aver subito.
Dispositivo
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1) |
La decisione del 7 aprile 2010, firmata dal capo del personale della Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, con cui H è stata riassegnata al posto di Criminal Justice Adviser — Prosecutor presso l’ufficio regionale di Banja Luka (Bosnia-Erzegovina), e la decisione del 30 aprile 2010, firmata dal capo dell’EUPM di cui all’articolo 6 della decisione 2009/906/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2009, relativa all’EUPM in Bosnia-Erzegovina, che precisa il motivo operativo della sua riassegnazione, sono annullate. |
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2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a versare a H la somma di EUR 30 000. |
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3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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4) |
Il Consiglio sopporterà le proprie spese e quelle sostenute da H nella presente causa nonché nelle cause T-271/10, T-271/10 R, T-271/10 RENV, C-455/14 P e C-413/18 P. |