13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/21 |
Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2013 — Polonia/Commissione
(Causa T-241/10) (1)
(FEAOG, FEAGA e FEASR - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento - Pagamenti diretti - Sistema di identificazione delle parcelle agricole - Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 - Efficacia e affidabilità insufficienti - Irregolarità intenzionali - Articolo 53 del regolamento (CE) n. 796/2004)
2013/C 108/55
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar, B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, A. Szmytkowska e A. Stobiecka-Kuik, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2010/152/UE della Commissione, dell’11 marzo 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 63, pag. 7), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica di Polonia
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |