12.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/16 |
Sentenza del Tribunale 28 marzo 2012 — Egan e Hackett/Parlamento
(Causa T-190/10) (1)
(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Registro degli assistenti di ex membri del Parlamento europeo - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla protezione della vita privata e dell'integrità dell'individuo - Protezione delle persone fisiche nei confronti del trattamento di dati personali - Regolamento (CE) n. 45/2001)
(2012/C 138/29)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Kathleen Egan (Athboy, Irlanda) e Margareth Hackett (Borris-in-Ossory, Irlanda) (rappresentanti: K. Neary, solicitor, C. MacEochaidh, SC, e J. Goode, barrister)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz, N. Görlitz e D. Moore, agenti)
Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: inizialmente H. Kranenborg e H. Hijmans, poi M. Kranenborg e I. Chatelier, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione del Parlamento del 12 febbraio 2010 che nega alle ricorrenti l’accesso ai registri pubblici degli assistenti di ex membri del Parlamento europeo
Dispositivo
1) |
La decisione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2010 è annullata nella parte in cui essa rifiuta di accordare alle signore Kathleen Egan e Margareth Hackett l'accesso richiesto ai registri pubblici degli assistenti degli ex membri del Parlamento europeo. |
2) |
Il Parlamento è condannato a sopportare le spese sostenute dalle signore Egan e Hackett, nonché a rimborsare gli importi anticipati dalla cassa del Tribunale a titolo di aiuto giudiziario a beneficio della signora Egan. |
3) |
Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporterà le proprie spese. |